Cassation court dismisses appeal regarding VAT refund denial due to lack of fraud elements and cessation of activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the bankruptcy administrator's appeal against the tax agency's refusal to grant a VAT refund. The administrator argued that the tax authority failed to consider the cessation of the bankrupt entity's activities and lacked new evidence of fraud. The court rejected these claims, noting the absence of new elements justifying an integrative assessment and the lack of concrete fraud indicators.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 DPR 633/1972; Art. 30 DPR 633/1970; Art. 19 DPR 633/1972; Art. 168 Directive 2006/112/CE: The tax authority's power to contest a credit for tax refund is not extinguished by a prior assessment if no new elements justify it, and the cessation of activity of a bankrupt entity does not automatically preclude fraud analysis without concrete evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15878/2022 R.G. proposto da : FALLIMENTO SETECO INTERNATIONAL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER N 44, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMINI STEFANO (CRMSFN61M10G337X) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n. 5919/2021 depositata il 24/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La curatela del fallimento della Seteco International spa proponeva ricorso avverso il diniego di un rimborso Iva emesso dall'Agenzia delle entrate di Roma, lamentando l'illegittimità del provvedimento, per l’insussistenza della frode fiscale ipotizzata dall'ufficio e posta a base del diniego, asseritamente perpetrata dalle società Omnia Service Center e Yours Media Lab, con il coinvolgimento della Seteco.
La CTP di Roma rigettava il ricorso punto; non miglior sorte assisteva il successivo appello della contribuente, che veniva del pari respinto. La curatela articola tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l'erario con controricorso. La curatela ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la curatela lamenta l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 57, commi 1 e 4, DPR 633 del 1972, nella formulazione vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver considerato decaduta l'Amministrazione finanziaria dal potere di contestare il credito d'imposta chiesto a rimborso nonostante l'esito del precedente accertamento eseguito sulla dichiarazione IVA, nel quale tale credito era stato esposto e considerata l'assenza di nuovi elementi che avrebbero legittimato l'emissione di un accertamento integrativo.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 30, comma 2,d.P.R. n. 633 del 1970, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver considerato sussistente il presupposto della cessazione di attività dell'ente fallito. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e 168, comma 1, lett. a, Direttiva 2006/112/CE, , per aver ricondotto la fattispecie astratta di frode fiscale una fattispecie concreta accertata come priva dei necessari elementi costitutivi.
Osserva il Collegio che, in data 7 settembre 2022, nel distinto procedimento n. 27019/2020, l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di trattazione congiunta fra detto ricorso e il giudizio recante il n. 15878/2022. L’erario osserva che all’invocata estinzione del procedimento n. 27019/2020 conseguirebbe la doverosa declaratoria d i cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 15878/2022. Vengono addotti, infatti, profili di stretta connessione fra il procedimento n. 27019/2020 e il procedimento n. 15878/2022 giudizio e quello or ora evocato: l’uno concernerebbe, infatti, un diniego di rimborso già oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nell’altro.
Appare, pertanto, opportuno che le parti precisino, con nota scritta da depositarsi entro l’udienza di trattazione prossima, le rispettive posizioni relativamente ad ambedue i procedimenti per i quali viene adombrata la connessione, chiarendone in dettaglio, qualora ritenute sussistenti,le eventuali correlazioni