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Ordinanza Interlocutoria — n. 24767/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal regarding notification validity, citing lack of established external res judicata against the agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24767/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's partial annulment of tax notices. The agency argued that an external res judicata regarding notification invalidity did not apply to them, while the taxpayer claimed the lower court erred in finding the notices regular. The court ruled that the prior judgment establishing the notification's nullity was not binding on the agency, thus rejecting the agency's claim of procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The existence of a res judicata regarding the invalidity of a notification does not automatically bind the tax authority if the prior judgment was not rendered in its favor or against it.

Parole chiave

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res judicata external tax notification validity notification nullity procedural violation tax appeal dismissal contenzioso tributario ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
civ.) della “violazione dell’art. 2909 c.c.” (cfr.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
661376-02), con conseguente inammissibilità, peraltro, della memoria predetta (siccome depositata nell’interesse di una parte non costituita); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 139, comma 4 c.p.c.
600/1973, art. 139, commi 3 e 4, c.p.c.” (cfr.
d.p.r. 602/1973
26, u.c, del d.p.r. 602/1973, art.
d.p.r. 600/1973
b-bis) del d.p.r. 600/1973, art.
art. 85 cod. proc. civ
perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione RISCOSSIONE SICILIA S .
art. 2909 c.c
civ.) della “violazione dell’art. 2909 c.c.” (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312
Cass., Sez. 3, 20.11.2020, n. 26531
da Cass., Sez. 3, 20.11.2020, n. 26531, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13659-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro VINCENZO STIVALA (C.F. STVVCN43P14H221P), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. GIOVANNI PAOLO MARLETTA, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE(gianpaolomarletta@pec.it) ; -controricorrente - nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV.

ROSALIA CAPONE, unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE(rosalia.capone@pec.ordineavvocaticatania.it) ; -controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6639/13/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che VINCENZO STIVALA ha impugnato, innanzi alla C.T.P. di Catania, le cartelle di pagamento formate dall’Ufficio nei propri confronti per gli annidi imposta dal 2000 al 2007; che l’adita C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 495/2013, avverso la quale VINCENZO STIVALA propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, che, con sentenza n. 6639/13/19, depositata il 14/11/2019 accolse parzialmente il gravame osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come, rispetto ad alcune della cartelle impugnate, la nullità della relativa notifica fosse stata accertata da una precedente sentenza della C.T.P. di Catania (la n. 7039/2014), passata in cosa giudicata, con conseguente parziale annullamento dell’atto impugnato; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso VINCENZO STIVALA ; si è costituita, altresì, con controricorso (impropriamente denominato “controdeduzioni”) adesivo al ricorso principale, illustrato da memoria ex art. 380- bis.1cod. proc. civ., la RISCOSSIONE SICILIA S .

P . A .; Rilevato, in via del tutto preliminare, che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione RISCOSSIONE SICILIA S . P . A . e l'automatico subentro ad esso del successore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandie, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01) – nella specie non av venuta, non risultando, a dispetto dell’intestazione della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dall’ AVV .

CAPONE , che l’ ADER si sia formalmente costituita, né che abbia conferito mandato difensivo al detto procuratore (arg. da Cass., Sez. 3, 20.11.2020, n. 26531, Rv. 661376-02), con conseguente inammissibilità, peraltro, della memoria predetta (siccome depositata nell’interesse di una parte non costituita); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 2909 c.c.” (cfr. ricorso, p. 23), per avere la C.T.R. erroneamente affermato l’esistenza di un giudicato esterno sulla invalidità della notifica di alcune delle cartelle di pagamento, laddove la decisione sulla quale detto giudicato fonda (e, cioè, C.T.P. di Catania, sentenza n. 7039/12/14) non è stata pronunziata (anche) nei confronti di essa AGENZIA ; che con il secondo motivo la difesa erariale si duole (in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.), della “violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 26, u.c, del d.p.r. 602/1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis) del d.p.r. 600/1973, art. 139, commi 3 e 4, c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 24), per non avere la C.T.R. considerato – posta l’inopponibilità del giudicato esterno di cui si è detto supra - che la spedizione delle raccomandate informative ex art. 139, comma 4, cod. proc. civ. rappresentava una circostanza non contestata dal contribuente, con conseguente regolarità della notifica delle tre cartelle di pagamento per cui i giudici di appello hanno, al contrario, erroneamente ritenuto la stessa nulla; che ritenuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazi