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Ordinanza Interlocutoria — n. 24761/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax assessment, remanding case to check debt collection procedure outcomes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24761/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the company's challenge to a tax assessment notice. The company argued for case termination due to the perfection of the debt collection agent's procedure, while the tax authority contested the procedural grounds. The court ruled that the debt collection procedure must be verified to determine if the tax debt was fully satisfied before the case can be terminated.

Regesto Legislator

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Art. 6 l. 193/2016; Art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992: The court must verify the outcome of the debt collection agent's procedure to determine if the tax debt has been fully satisfied before dismissing the appeal on procedural grounds.

Parole chiave

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tax assessment appeal debt collection procedure tax debt satisfaction procedural termination Regional Tax Commission procedura di ricupero d'imposta imprese di costruzione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 6 l. 193/2016
Art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992
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Testo completo

pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9862 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: CME Costruzioni Montaggi Elettrici s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Marello per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via germanico n. 172, presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

Oggetto: avviso di accertamento – motivazione -prova- - contro ricorrente - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1159/34/2014, depos itata i n data 1 7 ottobre 2014; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società CME Costruzioni Montaggi Elettrici s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2005, aveva richiesto il pagamento di una maggiore Ires, Irap e Ivae irrogato le conseguenti sanzioni; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Torino; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accoltorigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato; il processo verbale di constatazione, in esso indicato, era stato regolarmente notificato al legale rappresentante della società e, quindi, dalla stessa conosciuto; l’ufficio aveva fornito adeguata prova a supporto della propria pretesa, mentre la prova contraria della società non era idonea; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; la società ha, quindi, depositato istanza di estinzione del giudizio, per avere perfezionato il procedimento di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6 l. 193/2016; considerato che: in primo luogo, con riferimento alla richiesta di estinzione del giudizio, va osservato che la società si è avvalsa della procedura di definizione di cui all’art. 6, l. 193/2016 della cartella di pagamento alla stessa notificata per effetto della pronuncia della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1159/34/2014, oggetto del presente giudizio; deve, quindi, ritenersi che la cartella di pagamento, a seguito del rigetto dell’appello della società, abbia avuto a contenuto l’intero importo dovuto in forza dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, tenuto conto della previsione di cui all’art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992; attesa, comunque, la necessità di richiedere informazioni scritte all’Agenzia delle entrate sugli esiti della domanda di definizione;

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo al fine di richiedere informazioni scritte all’Agenzia delle entrate sugli esiti