Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 24760/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute over fake sales to allow simplified settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24760/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione suspended the tax litigation between the Revenue Agency and a taxpayer regarding alleged fictitious sales. The taxpayer had previously requested a simplified settlement procedure under the new law, which the court recognized as applicable. Consequently, the proceedings were halted to facilitate this expedited resolution mechanism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 197 e ssgg., legge n. 197/2022; The court suspends ongoing tax proceedings involving the Revenue Agency when the taxpayer requests the simplified settlement procedure, halting the process until the deadline for such agreements expires.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax dispute suspension fictitious sales operation Revenue Agency litigation simplified tax resolution tassazione dell'IVA cessione di azienda vendita commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 197 e ssgg., legge n. 197/2022
Art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, poi prorogato al 10 ottobre 2023 dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16263 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Alvino Natalina Angela, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Preteroti per procura speciale a margine del contro ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Regina Margherita, n. 27, presso lo studio delmedesimo difensore; - controricorrente - Oggetto: avviso di accertamento –operazioni oggettivamente inesistenti –sale and sale back- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 79/ 3/201 5 , depos itata i n data 1 9 gennaio 2015; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Natalina Angela Alvino un avviso di accertamento con il quale aveva recuperato l’iva di cui alla fattura dalla stessa emessa nei confronti della società General Tractor s.r.l. per la vendita a quest’ultima di macchine e attrezzature strumentali, in quanto relativa ad operazione oggettivamente inesistente; avverso l’atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto chele operazioni di cui alla fattura non potevano essere considerate fittizie, non riscontrandosi alcun intento elusivo; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motivi di censura , cui ha resistito la contribuente depositando controricorso; la contribuente ha, quindi, depositato una istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022; considerato che: l’art. 1, commi 197 e ssgg., legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione; il comma 197, art.1, cit., prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, poi prorogato al 10 ottobre 2023 dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34;

P.Q.M.

La Corte: sospende il processo e rinvia la c