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Ordinanza Interlocutoria — n. 24753/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and remands case due to new tax settlement extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24753/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing because the appellant requested dismissal based on a new tax settlement. The appellant, Toscana Trucks s.r.l., sought to terminate the proceedings citing the definition of the dispute under Article 5 of Law No. 130/2022, while the tax authority opposed the motion. The court granted the request to dismiss the appeal, ordering the tax authority to address the settlement's impact within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130; When a tax dispute is extinguished by a new settlement agreement, the appellate court must remand the case to a new hearing to allow the tax authority to formally deduce the request for dismissal.

Parole chiave

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tax settlement extinguishment new hearing remand tax dispute termination appellate dismissal request tax authority opposition contenzioso tributario assoggettamento all'IVA tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130
va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria depositata in data 19/01/2023, la società ricorrente chiedeva l’estinzione del giudizio in ragione dell’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130;
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10434/2016R.G. proposto da Toscana Trucks s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Cosenza n. 8, presso lo studio dell’avv. Andrea Strata, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Vasco Cariello giusta procura speciale a margine del ricorso, nonché dall’avv. Veronica Barzanti, giusta procura speciale in calce alla memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1854/13/15, depositata il 26 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 202 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 1854/13/15 del 26 / 10 /201 5 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 23 / 20 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva accolto, previa riunione,i separati ricorsi proposti da Toscana Trucks s.r.l. (di seguito TT) avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativ e agli anni d’imposta 2006 e 2007; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, tali avvisi di accertamento conseguivano alla contestazione, nei confronti della società, delle spese sostenute per sponsorizzazione e pubblicità;

2. avverso la sentenza della CTR Toscana TT proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivie depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

3. AE resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria depositata in data 19/01/2023, la società ricorrente chiedeva l’estinzione del giudizio in ragione dell’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130;

2. non avendo AE avuto la possibilità di dedurre in ordine alla intervenuta definizione, la causa va rinviata a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando l’Agenzia delle entrate di dedurre in ordine alla richiesta di estinzione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.