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Ordinanza Interlocutoria — n. 24750/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to new role due to unclear definition of settled dispute scope.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24750/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the tax dispute to a new procedural role because the taxpayer's request for case termination lacked clarity regarding which specific tax assessment was settled. While the taxpayer argued the entire litigation was resolved via a payment plan, the court noted the plan's unclear reference and the partial nature of the prior judgment. Consequently, the tax agency was ordered to clarify the scope of the defined dispute within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 1, lett. b) c.p.c.: When a party requests case termination but the scope of the settled dispute remains ambiguous, the court must remand the case to a new role for clarification.

Parole chiave

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tax dispute termination new procedural role ambiguity in settlement tax assessment clarification procedural remand inchiesta per sottrazione d'imposta diritti del contribuente contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
il contribuente ha depositato memoria con la quale si assume l’intervenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e si chiede l’estinzione del processo; 1.1.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12144/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Salvatori Giorgio Maria, elettivamente domiciliato in Foggia, via Ofanto n. 246, rappresentato e difeso da séstesso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 442/25/16, depositata il 23febbraio 201 6 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 202 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 442 / 25 /1 6 del 23 / 02 /20 16 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) rigettava l’appello Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 140/06/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), la quale aveva parzialmente accolto, previa riunione, i separati ricorsi propostida Gorgio Maria Salvatori avverso tre avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativ e agli anni d’imposta 2005e 2006; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, due dei menzionati avvisi di accertamento conseguivano all’accertamento induttivo del reddito della RMM Italia s.a.s., della quale il contribuente era socio al 95%, mentre il terzo riguardava l’attività professionale di Giorgio Maria Salvatori, con conseguente rettifica del reddito a seguito di indagini bancarie;

2. a vverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso p er cassazione affidato a quattro motivi;

3. Giorgio Maria Salvatori resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. il contribuente ha depositato memoria con la quale si assume l’intervenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e si chiede l’estinzione del processo; 1.1. da detta memoria sembra evincersi, peraltro, che la domanda di definizione riguardi il solo avviso di accertamento concernente la rettifica del reddito conseguente ad indagini bancarie e relativo all’anno 2005; 1.2. è stato prodotto, altresì, un piano di rateizzazione, le cui rate sembrano pagate, senza che si evinca con chiarezza a che cosa detto piano si riferisca; 2. è, dunque, necessario rinviare la causa a nuovo ruolo affinché AE deduca in ordine all’intervenuta definizione della lite.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando l’Agenzia delle entrate di dedurre in ordine all’intervenuta definizione della lite nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.