Cassation appeal dismissed due to transaction causing cessation of dispute matter under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cessation of the dispute matter following a transaction between the parties regarding the TARSU tax assessment. The appellant had previously lost the appeal against the regional tax commission's decision confirming the municipality's and concessionary company's initial ruling. The Court ruled that the transaction rendered the interest in defining the judgment moot, thereby making the cassation appeal inadmissible under Article 372 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 c.p.c.; When a transaction or other fact causes the cessation of the subject matter of the dispute during the cassation proceedings, the appeal is inadmissible because the interest in obtaining a judgment on the merits has disappeared.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ne pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv . Francesco Scalia, con studio in Frosinone, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Michele De Cilla, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Pomezia (RM), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 29 dicembre 2009, n. 304, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro di Benedetto, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE NONCHÉ TARSU TARES TARI ACCERTAMENTOla “A.SER. S.r.l.”, con sede in Pomezia (RM), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle entrate tributarie del Comune di Pomezia (RM); INTIMATA avverso la sentenza depositata dall a Commissione t ributaria regionale diRoma il 19 aprile 2013, n. 172/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:
1. la “ ZOOMARINE ITALIA S. p . A .” ha proposto ricor so per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale diRoma il 19 aprile 2013, n. 172/04/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TARSU relativa all’anno 2007 in relazione ad un parco marin o sito in Pomezia (RM) , con una superficie complessiva di mq. 38.174,22, per l’importo di € 100.820,00, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Pomezia (RM) e della “A.SER. S.r.l.”, nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle entrate tributarie del medesimo Comune, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 22 giugno 2011, n. 246/60/2011, con compensazione delle spesegiudiziali;
2. la Commissione t ributaria r egionale ha confermato l a decisione di prime cure sul presupposto: che l’avviso di accertamento era munito di congrua motivazione; che l’ente impositore aveva deliberato l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; che la riduzione del 40% della TARSU per l’inadeguatezza del servizio pubblico di raccolta non poteva essere riconosciuta; che l’utilizzo stagionale dell’immobile non era previsto dalle licenze rilasciate alla contribuente per l’esercizio della propria attività;
3. il Comune di Pomezia (RM) ha resistito con controricorso, mentre la “A.SER. S.r.l.” è rimasta intimata; 4.con ordinanza interlocutoria del 9 gennaio 2020, il collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della controversia per verificare l’esito della transazione stipulata tra le parti (mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC) il 2 marzo 2018/3 marzo 2018(la cui documentazione era stata prodotta il 15 novembre 2019), tenendo conto della rateizzazione del debito tributario fino al 28 gennaio 2023; CONSIDERATO CHE:
1. a seguito della comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, nessuna delle parti ha sollevato contestazioni o mosso riserve in ordine alla regolare esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’accordo transattivo in questione;
2. pertanto, nulla osta alladefinizione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
3. invero, è pacifico che, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga unatransazione od altro fatto che determini lacessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta - in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione ( tra le tante: Cass., Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368; Cass., Sez. 2^, 26 aprile 2002, n. 6083; Cass., Sez. Un., 8 gennaio 2003, n. 78; Cass., Sez. 1^, 16 aprile 2004, n. 7239; Cass., Sez. 1^, 24 giugno 2005, n. 13565; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2016, n. 11320; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, n. 13090; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072);
4. in ragione delle modalità di definizione della controversia,le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti;
5. il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione del la materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità(tra le tante:
Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072).
P.Q.M.
La Cortedichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 luglio 2023. IL PRESIDENTE Dott. Oronzo De Masi