Cassation appeal dismissed due to failure to submit proof of service and lack of defense activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Agency failed to submit the receipt notice for the postal service and the company remained unrepresented. Although the lower court partially granted the tax refund claim based on specific invoicing documents, the procedural defect regarding notification rendered the appeal void. The court ruled that without proof of service or active defense, the appeal cannot proceed, citing established case law on notification requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 c.p.c.; Art. 6 comma 1 l. 890/1982: The receipt notice for a cassation appeal must be deposited to prove notification; without it and absent defense activity, the appeal is inadmissible unless a duplicate is proven.
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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9384-2016, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro MIGLIACCIO JUNIOR S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 8626/52/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la MIGLIACCIO JUNIOR S . R . L . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI rigettò la richiesta di rimborso presentata dalla detta società per un credito di imposta relativo all’anno di imposta 2011 riferito alle accise versate per l’acquisto di gasolio per autotrazione; che l’adita C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 17043/23/14, avverso la quale la MIGLIACCIO JUNIOR S . R . L . propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania che, con sentenza n. 8626/52/15, depositata il 05/10/2015, disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, lo accolse parzialmente nel merito, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale ex art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, avendo la società contribuente operato in regimedi fatturazione differita, potesse riconoscersi il diritto della stessa ad ottenere il rimborso delle accise corrisposte limitatamente ai rifornimenti effettuati presso la TOTALERG S .
P . A . e la ENI S . P . A ., per essere le relative “ fatture riepilogative differite, estremamente dettagliate, emesse con sistemi automatizzati previo utilizzo di una apposita carta…tali fatture costituiscono certamente della documentazione equipollente ale bolle di consegna e quindi idonea all’insorgenza del diritto al rimborso delle accise” (cfr. ult. p. della motivazione della sentenza impugnata); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la MIGLIACCIO JUNIOR S .
R . L .; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR 277/2000, art. 1, comma 1-3 del decreto direttoriale del 24 giugno 1999, art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, comma 4, secondo periodo, lettera a” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso delle accise rispetto ai rifornimenti effettuati presso la TOTALERG S . P . A . e la ENI S . P . A ., sebbene la ricorrente abbia “comunicato in modo impreciso ed incompleto buona parte dei dati e dei documenti richiesti dall’ufficio inforza del comma 6 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 277/00” (cfr. ivi, p. 10, penultimo cpv.), così omettendo di produrre la documentazione all’uopo necessaria; lamenta parte ricorrente, in ultima analisi, l’erronea affermazione, compiuta dai giudici di appello, di equipollenza tra la documentazione in questione e le fatture differite, riepilogative delle operazioni compiute (cfr. ivi, p. 11, cpv.);
Considerato, tuttavia, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, per non avere l' AGENZIA DELLE DOGANE depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti della MIGLIACCIO JUNIOR S . P . A . e, al contempo, per essere rimasta questa intimata; che le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-biscod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez.
U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01. In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01); che, in conseguenza, in mancanza (a) dell’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità eseguita nei confronti della MIGLIACCIO JUNIOR , nonché (b) della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa dell’ AGENZIA , tenuto conto della mancata costituzione della contribuente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile; che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi la MIGLIACCIO JUNIOR costituita né avendo svolto attività difensiva; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M