Cassation court rules that GPL storage exceeding 500kg requires denunciation only if not for retail combustion use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding penalties for Liquefied Petroleum Gas (GPL) storage. The Regional Court had imposed denunciation obligations solely based on the quantity exceeding 500kg, ignoring the commercial context. The Court held that denunciation is only mandatory if the gas is stored for wholesale or non-combustion purposes; otherwise, a simple activity communication suffices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25, comma 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 504 del 1995; In matters of GPL storage, the obligation of denunciation does not arise merely because the quantity exceeds 500 kg, but requires the sale to be non-retail or for purposes other than combustion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28693-2015, proposto da: MARIA SCHIOPPA, VINCENZO MANCUSI E GIOVAN GIUSEPPE MANCUSI, la prima in proprio e tutti nella qualità di ex soci della ISOLA VERDE GAS S.N.C., società cancellata dal registro delle imprese, rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. GIUSEPPE MORGERA, presso il quale sono elett.te dom.ti (avvmorgera@pec.it) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5375/44/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE notificò alla ISOLA VERDE GAS S . N . C . DI SCHIOPPA M ., MANCUSI V . E MANCUSI G . G .,nonché a MARIA SCHIOPPA in proprio, un atto di irrogazione di sanzioni per la movimentazione, negli anni dal 2006 al 2011, di bombole di GPL per un quantitati vo tale da costituire un deposito di oli minerali, perciò soggetto a denunzia ed a rilascio di licenza di esercizio da parte dell’U.T.F., ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 504 del 1995; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 462/35/14, rigettò il ricorso; che MARIA SCHIOPPA , VINCENZO MANCUSI e GIOVAN GIUSEPPE MANCUSI , la prima in proprio e tutti nella qualità di ex soci della ISOLA VERDE GAS S .
N . C ., quale società cancellata dal registro delle imprese,proposero appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 5375/44/2015, depositata il 04/06/2015, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come correttamente l’Ufficio avesse provveduto all’irrogazione delle sanzioni in commento, considerando che (a) “il presupposto per l’esenzione dall’obbligo di denunzia…è rappresentato, ai sensi dello stesso articolo 25 citato, dal fatto che il quantitativo di prodotti energetici detenut[o]in deposito non ecceda i 500 kg”, (b) che era “emerso che la ricorrente deteneva presso il proprio deposito, ancorché inizialmente destinato alla vendita al minuto, un quantitativo di bombole contenente gas petrolio liquefatto abbondantemente superiore al suddetto tetto, con la conseguenza che effettivamente sussisteva l’obbligo di compiere la denunzia, non apparendo sufficiente la mera comunicazione” (cfr p. 1 della motivazione della sentenza impugnata, terzultimo e penultimo cpv.), (c) non ostando a tale conclusione che, con precedente atto, era stata irrogata alla medesima società e per le medesime circostanze, la sanzione per omessa comunicazione, anziché per omessa denunzia; che avverso tale decisione MARIA SCHIOPPA , VINCENZO MANCUSI E GIOVAN GIUSEPPE MANCUSI , la primain proprio e tutti nella qualità di ex soci della ISOLA VERDE GAS S .
N . C ., società cancellata dal registro delle imprese hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE DOGANE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (senza chiarire in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi svolta) della “violazione e falsa applicazione art. 25, comma 1, comma 3 e comma 4, D. L.vo n. 504 del 26.10.1995” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria, nella specie, la denuncia di attività, considerato che il quantitativo di gpl detenuto dalla società ISOLA VERDE superava i 500 kg laddove, al contrario, esercitando questa attività di commercio al minuto, per effetto di quanto previsto dall’art. 25, comma 4, cit., tali condizioni imponevano unicamente l’obbligo di comunicazione di attività; che il motivo – ulteriormente illustrato nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e che disvela, all’evidenza, un error in iudicando -è fondato; che effettivamente l’art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1995, nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie (comunque non intaccato , in parte qua , dalle modifiche normative intervenute nel corso del tempo e che hanno variamente interessato la disposizione), prevede che “Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi”.
Prosegue il successivo comma 4, primo e terzo periodo, specificando che “Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti…Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza [ogg i Agenzia delle Dogane], competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico”; che emerge dal combinato disposto delle richiamate disposizioni che:
1) gli esercenti depositi per la vendita al minuto di prodotti energet ici sono esentati dall'obbligo di denuncia all’U.T.F. (oggi Agenzia delle Dogane), purché la quantità di tali prodotti detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 Kg;
2) superati i 500 Kg, “scatta” l’obbligo di denuncia;
3) ove, però, superati i 500 Kg, si tratti di vendita al minuto (ovvero al dettaglio) di gas di petrolio liquefatti (cd. GPL) per uso combustione, in luogo della denuncia (che, come detto sub 2, sarebbe altrimenti necessaria, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma), i relativi esercenti sono piuttosto obbligati a “dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza [oggi Agenzia delle Dogane]”; che in tema di esercizio di deposito per la vendita di gas di petrolio liquefatti (cd. GPL) non è, dunque, il (solo) quantitativo di prodotto detenuto (complessivamente superiore, cioè, ai 500 kg) a fare insorgere, a carico dell’esercente ed ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs. n. 504 del 1995, l’obbligo di denunzia all’U.T.F. (oggi Agenzia delle Dogane) quanto, piuttosto, l’associazione tra questo valore, la tipologia del commercio (all’ingrosso, piuttosto che al minuto o dettaglio.
Cfr., per l’individuazione del criterio discretivo tra l’una e l’altra, l’art. 4 del D.Lgs. 114 del 1998 e, prima ancora, l’art. 1, comma 2, della l. n. 426 del 1971) che lo riguarda e, comunque e in ogni caso, l’uso, per finalità diversa dalla combustione, cui il prodotto è destinato: sicché - per concludere sul punto - ove (a) si tratti di quantitativo di GPL detenuto superiore complessivamente ai 500 Kg, ma (b) destinato alla vendita al dettaglio, (c) per uso combustione, l’obbligo di denuncia è sostituito, ex art. 25, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 504 cit., dall’obbligo di comunicazione di attività; che, nella specie, la C.T.R. ha contravvenuto alle indicazioni evincibili dall’ordito normativo supra richiamato, avendo ricollegato l’insorgenza dell’obbligo di denunzia – come traspare dalla motivazione della decisione impugnata (cfr. p. 1, penultimo cpv.) – alla sola quantità (superiore ai 500 Kg) di GPL detenuto, senza verificare la sussistenza o meno degli altri elementi (i.e., la finalità sottesa alla commercializzazione del prodotto e la tipologia di vendita) che legittimavano – come lamentato dai ricorrenti - la presentazione della “semplice” comunicazione; che l’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo e del terzo (cfr., con precipuo riferimento a quest’ultimo, Cass.
Sez. 6-2, 6.2.2017, n. 3069, Rv. 642575- 01), con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia, liquidando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità ed attenendosi al seguente principio di diritto:“in tema di deposito per la vendita di gas di petrolio liquefatti (cd. GPL), l’obbligo di denunzia all’U.T.F. (oggi Agenzia delle Dogane), previsto dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1995 a carico del relativo esercente, non insorge per il sol fatto che il quantitativo di prodotto detenuto superi complessivamente i 500 kg, occorrendo, piuttosto, all’uopo che detto valore sia associato alla vendita non al dettaglio o, comunque ( anche in tal caso ) per una finali tà diversa dalla combustione.
Ne consegue che ove, si tratti di detenzione di quantitativo di GPL superiore complessivamente ai 500 Kg, ma destinato alla vendita al dettaglio per uso combustione, l’obbligo di denuncia è sostituito, ai sensi dell’art. 25, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 504 cit., dall’obbligo di comunicazione di attività”;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributa