Cassation court declares tax appeal judgment null for omitting decision on 2008 property value appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the Regional Tax Commission's judgment null and remanded the case for retrial. The Agency argued the judgment was invalid because it failed to address the appeal regarding 2008 property values, which the Commission had allegedly ignored. The Court found the Commission's reasoning contradicted its own records, as the appeal clearly covered 2008 values yet no decision was rendered on that specific point. Consequently, the judgment was annulled to ensure all contested appeals were properly adjudicated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36 D.Lgs 546/1992: A judgment is null if it omits a decision on an appeal that was clearly raised and relevant to the case, creating an insanable contradiction between the stated reasons and the operative part.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11392-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente CONTRO IS ARENAS RESIDENCE s.r.l. in liquidazione , c.f. 0 2857810929 , in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tacito, n. 23, presso lo studio dell’avv. Cinzia De Micheli , dalla quale, unitamente all’avv. Pietro Pollastro, è rappresentata e difesa- Controricorrente Avverso la sentenza n. 1146/22/2015della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 5.11.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2023dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica condotta sulle annualità 2008 e 2009, notificò gli avvisi di accertamento con cui rettificò, per i suddetti anni d’imposta, i ricavi della Is Arenas s.r.l. in liquidazione, con Accertamento –Sentenza - Nullità RGN 11392/2016 Consigliere rel. Federici conseguente richiesta dimaggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva. Le contestazioni afferivano al valore di cessione di unità immobiliari, comprese in una struttura residenziale turistica nella provincia di Oristano, il cui corrispettivo fu ritenuto dall’Amministrazione finanziaria non rispondente ai valori effettivi, con conseguente occultamento di ricavi.
Seguì il contenzioso, incardinato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara, che, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 33/01/2014 accolse integralmente le ragioni della contribuente relativamente all’anno 2008, e parzialmente per l’anno 2009. La decisione fu impugnata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente. Il giudice regionale, dopo la ricostruzione dei fatti, e dopo aver affermato che l’ufficio non aveva impugnato la sentenza in ordine alla conferma dei valori dichiarati per l’anno d’imposta 2008, mentre la società aveva impugnato la decisione, a sé parzialmente sfavorevole, sul valore immobiliare di un cespite venduto nell’anno d’imposta 2009, con sentenza n. 1146/22/2015 accolse l’appello della contribuente, limitandosi tuttavia in dispositivo a disporre la correzione dell’errore materiale relativo alla identificazione catastale di una unità immobiliare coinvolta nell’accertamento.
L’Agenzia delle entrate ha censurato con tre motivi la sentenza , chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso. Nell’adunanza camerale del 20giugno 202 3 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, elevata dalla difesa della controricorrente, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La società sostiene che il ricorso sia affetto da nullità per aver omesso una chiara esposizione dei fatti,riportando nelle prime 22 pagine una congerie di considerazioni non funzionali alla percepibilità delle ragioni delle censure.
L’eccezione è infondata perché, pur diffondendosi il ricorso in una descrizione eccessivamente dettagliata della vicenda accertativa e processuale, la tecnica espositiva non compromette affatto la comprensione del contenuto logico e descrittivo, tanto più che la completa obliterazione delle ragioni d’appello dell’Ufficio, come a breve chiarito, richiedeva una precisa ricostruzione dei fatti e delle ragioni giuridiche dell’appello.RGN 11392/2016 Consigliere rel. Federici Con il primo motivo la ricorrente denuncia la « violazione de l l’ art. 3 29 comma 2 cpc e dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.».
L’Agenzia delle entrate lamenta la nullità della sentenza perché, nonostante con il proprio atto d’appello avesse impugnato la sentenza del giudice di primo grado in ordine alle statuizioni relative ai valori delle unità immobiliari oggetto di cessioni nel 2008 e nel 2009, la commissione regionale ha affermato che «la decisione di primo grado […] non è stata appellata dall’Ufficio in merito alla conferma dei valori dichiarati per le cessioni del 2008». Il motivo è fondato. Nel ricorso l’Amministrazione finanziaria ha riportato i motivi d’appello, soprattutto incentrati sulla natura giuridica degli atti dispositivi del terreno e delle unità abitative e per servizi, intervenuti tra la società sopposta a controllo e terzi, nonché sulle modalità di accertamento dei valori dei cespiti immobiliari.
A fronte di un motivo complesso e comunque ampio, la sentenza ha affermato che l’Agenzia delle entrate non aveva appellato la pronuncia di primo grado in merito ai valori dichiarati in occasione delle cessioni avvenute nel 2008. S i tratta di una affermazione già in aperta contraddizione con quanto la medesima pronuncia riporta a pag. 2 (della motivazione), laddove si afferma che l’Ufficio aveva notificato alla Is Arenas “appello principale” avverso la sentenza del giudice provinciale, iscritta a ruolo con r.g.a. 1526/2014, per la quale chiedeva la riunione con l’appello iscritto a ruolo con r.g.a 1524/2014, di fatto avvenuto come evincibile dalla intestazione della sentenza.
Peraltro il motivo d’appello era chiaramente rivolto tanto alla determinazione dei valori delle unità immobiliari cedute nel 2008, quanto a quelle cedute nel 2009, per le quali parimenti la decisione di primo grado aveva già disatteso l’accertamento del maggior valore contestato con gli atti impositivi. Invece nessun cenno è rinvenibile nella motivazione della commissione regionale, che ha del tutto travisato, e comunque obliterato, le ragioni d’appello dell’Amministrazione finanziaria.RGN 11392/2016 Consigliere rel. Federici La sentenza pertanto è nulla per l’omessa decisione in cui è incorsa con riguardo all’appello proposto dall’ufficio.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui l’Agenzia delle entrate lamenta la «Nullità della sentenza: violazione dell’art. 36, D.LGS 546/92, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. –vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»in merito alle modalità di determinazione del valore dell’unico cespite immobiliare, per il quale il giudice provinciale aveva riconosciuto la fondatezza dell’accertamento, nonché del terzo, con cui la ricorrente ha lamentato la «nullità della sentenza: violazione degli artt. 132 n. 4, c.p.c. e 36 n. 4del d.lgs 546/1992 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo».
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza dichiarata nulla e cassata, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, perché, in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità, provveda al riesame delle ragioni d’appello di entrambe le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, cui demanda, in