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Ordinanza — n. 24705/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal as inadmissible due to the taxpayer's subsequent withdrawal of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24705/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the proceedings after the lower court had already accepted the revenue's appeal. Although the withdrawal was not formally notified to the opposing party, the court found it sufficient to demonstrate a lack of interest in continuing the litigation. Consequently, the appeal was rejected without ordering the payment of the unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 390-bis c.p.c.: A voluntary withdrawal of the proceedings, even if not formally notified to the opposing party, constitutes a sufficient ground for declaring the appeal inadmissible due to the subsequent lack of interest.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of proceedings lack of interest in litigation inadmissibility of appeal tax dispute resolution unified contribution fee waiver imposta sull'importazione imposta sulle imbarcazioni imposta sul tonnellaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 390-bis c.p.c.
D.L. n. 193/2016
L. n. 225/2016
193/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 225/2016, che prevede l’impegno di rinunziare ai giudizi relativi ai predetti carichi, e di aver provvedutoal versamento delle somme dovute.
Art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002
"doppiocontributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12743 del 2016
Cass. n. 13923 del 2019
12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
Cass. n. 10198 del 2018
Cass. n. 31732 del 2018
115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018;
Cass. n. 14782 del 2018
Cass. n. 14782 del 2018).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13165/2016 R.G. proposto da : INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO , elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO GIUSEPPE (TSCGPP59M26D086P) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARZAN ALESSANDRA (BRZLSN64H58G843Q); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 2057/2015 depositata il23/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA RILEVATO CHE: La Interporto Toscano A. Vespucci spa ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana in epigrafe che aveva accolto l’appello erariale, rigettando l’appello incidentale della contribuente, contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Livorn o di accoglimento del ricorso della società contro l’atto di contestazione per il recupero dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica oltre sanzioni.

Il ricorso è affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio, con istanza depositata il 4.11.2022, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione delle cartelle”) dei carichi tributari DL n. 193/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 225/2016, che prevede l’impegno di rinunziare ai giudizi relativi ai predetti carichi, e di aver provvedutoal versamento delle somme dovute. Con la sopra indicata istanza la ricorrente ha dichiarato quindi di rinunziare al giudizio.

Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 cpc (la dichiarazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società personalmente, non risulta però notificata alla controparte né comunicata all’Avvocatura), la rinuncia dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018;

Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara l’inammissibilità soprav