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Ordinanza — n. 24704/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax appeal extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24704/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax authority's appeal extinguished because the taxpayer failed to request a simplified settlement within the statutory deadline. Although the taxpayer submitted a suspension request in June 2019, no further action was taken by December 2020. The court ruled that the procedural lapse automatically terminated the litigation without examining the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018: A tax proceeding is extinguished if the party entitled to request a simplified settlement fails to do so within the prescribed time limit.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified settlement deadline procedural lapse tax authority appeal suspended proceedings inchiesta per sottrazione d'imposta arretrati d'imposta dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Con comunicazione di posta elettronica certificata, inviata il 10 giugno 2019, il Difensore dei contribuenti allegava istanza, datata 9 giugno 2019 e dal medesimo sottoscritta, di sospensione del presente procedimento (unitamente ad altri) per definizione della lite ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30021/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AMATORI BASKET SAN SEVERINO MARCHE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e CICLOSI LUIGI , elettivamente domiciliati in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato IORIO ANTONIO (RIONTN65C22D708I), rappresentati e difesi dall'avvocato LUMACHINI FRANCESCA (LMCFNC73A64A271S) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle MARCHE - ANCONA n. 812/2016depositata il 12/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:

1. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe, con cui la CTR delle Marche aveva accolto l’appello principale di AMATORI BASKET SAN SEVERINO MARCHE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e del coobbligato solidale CICLOSI Luigi e rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia avverso la sentenza n. 253 del 2015 della CTP di Macerata, la quale, a sua volta, aveva respinto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva, loro notificato, relativamente all’anno 2008, ad esito di pvc della Guardia di Finanza. 1.1.

Avevala CTR motivato come segue: Per quanto attiene al regime fiscale di favore riservato alla ADS, decretato nella sentenza impugnata, è qui sufficiente rilevare che la semplice violazione, ove sussista, del disposto di cui all’art. 25 l. 133/99, che imponeva la tracciabilità dei pagamenti , non è sufficiente a comportare la detta decadenza; la normativa di cui al D.Lvo 158/2015 ha modificato il citato art. 25 nel senso che la violazione dello stesso comporta solo l'irrogazione di una sanzione amministrativa[…]. Il beneficio del regime agevolato delleASD, pertanto , rimane in presenza della sussistenza dei requisiti soggettivi […] e oggetti vi […].

Di tali requisitil’A.E. non ha contestato nulla […]. [A]ppare ultronea la contestata sovrafatturazione, dimostrata, secondo quanto ritenuto dalla A.E., almeno dai due documenti extracontabili rinvenuti[…]. [T]rattasi di due appunti rinvenuti fra le carte della contabilità, ma senza conoscere né la provenienza né l'autore, sicché , trattandosi diASD molto piccola , è ovvio che più erano le persone ad occuparsi delle carte (cfr. dichiarazioni giurate prodotte in giudizio dagli appellanti), il cd. ufficio era aperto a tutti e ricavato in un magazzino della stessa associazione.

Né a contrario avviso può indurre la considerazione che alcuni sponsorshanno aderito al pvc.

3. Si costituivanoi contribuenti con controricorso. Considerato che:

1. Con comunicazione di posta elettronica certificata, inviata il 10 giugno 2019, il Difensore dei contribuenti allegava istanza, datata 9 giugno 2019 e dal medesimo sottoscritta, di sospensione del presente procedimento (unitamente ad altri) per definizione della lite ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, producendo la domanda di definizione agevolata e la prova dei pagamenti della prima rata.

2. Consta decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, sicché deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.

3. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese a