Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's voluntary settlement and full payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified settlement procedure and fully paid the disputed tax debt. The lower court had previously accepted the appeal against the tax authority's decision, but the taxpayer subsequently renounced the litigation upon confirming complete payment. Consequently, the court found no need to examine the substantive merits of the five grounds of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: The litigation is extinguished when the debtor voluntarily adopts a simplified settlement procedure and fully pays the debt, rendering the cassation appeal unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1749/2014 R.G. proposto da : EURO ALLOYS LIMITED, in persona del Presidente rappresentante pro tempore , nonché Fabio STECCHERINI rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Persico e dall’Avv. Annalisa Fuso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo Studio Legale Associato Simonetti, Persico, Scivoletto, sito in via Alberto Caroncini 51; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza pronunciata dalla COMM.TRIB.REG. del FRIULI VENEZIA GIULIA n.58/11/2013 depositata i l 23/05/2013 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. PREMESSO CHE 1. Con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Gorizia, Fabio Steccherini, quale rappresentante fiscale della Euro Alloys LTD con sede in Gran Bretagna, impugnò l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Ufficio, a seguito delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla Agenzia delle dogane conseguente ad una verifica diretta, con cui si contestò alla società l’effettuazione di operazioni di triangolazione commerciale in relazione alle quali sarebbero state compiute violazioni formali, nonché la mancata applicazione dell’IVA e la mancata inclusione delle predette operazioni nelle dovute dichiarazioni fiscali.
Il giudice di prime cure accolse il ricorso e la decisione venne impugnata dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla CTR competente, che accolse l’appello. Avverso la prefata decisione ricorrono EURO ALLOYS LIMITED e Fabio Steccherini con cinque motivi, resiste con cont roricorso l’intimata Agenzia. I ricorrenti depositano memoria. CONSIDERATO CHE 1. Successivamente alla presentazione del ricorso, Euro Alloys, avvalendosi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in legge, n. 225 del 2016, ha presentato adesione alla dichiarazione di definizione agevolata con riferimento agli importi iscritti a ruolo in relazione ai capi di soccombenza della sentenza d’appello (cartella di pagamento n. 0502013003728307000).
Dalla documentazione allegata all’istanza in esame risulta che, a seguito di domanda avanzata dalla società contribuente su modulo predisposto dall’agente della riscossione, quest’ultima ha comunicato l’im porto complessivo da pagare, per capitale ed interessi, nonché le scadenze delle singole rate, che la ricorrente ha documentato essere state tutte regolarmente pagate. Alla luce dell’avvenuto integrale pagamento, notificato mediante elenco all’Agenzia, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte.
2. Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. n. 24083 del 2018, secondo cui «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato») ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Ciò, peraltro, rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti. Si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da parte della ricorrente stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata ma