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Sentenza — n. 24700/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when taxpayer voluntarily adopts simplified debt settlement under D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24700/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal dismissed due to the taxpayer's voluntary adoption of a simplified debt settlement procedure. The company had fully paid the assessed tax debt and formally adhered to the simplified definition scheme established by D.L. 193/2016, which rendered the fiscal debt extinguished and irreversible. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; Art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: When a taxpayer voluntarily adheres to a simplified tax debt settlement scheme, the debt is extinguished irreversibly, causing the subject matter of the dispute to cease and resulting in the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified tax settlement D.L. 193/2016 extinction of proceedings cessation of dispute tax debt repayment fiscal liability extinguishment voluntary adherence accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Nelle more del processo la contribuente ha chiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata,disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l.
Art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 18548-2015, proposto da: IMMAGINE E CINEMA s.r.l., cf. 07351300582 , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dell’avv. Marco Machetta , dal quale è rappresentatae difesa - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Resistente Avverso la sentenza n. 191/22/2015della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 2 1 . 0 1 .201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 luglio 2023 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, sentite le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine la sua estinzione, nonché quelle delle parti; Accertamento –Condono d.l. 193 del 2016 RGN 18548/2015 Consigliere rel. Federici FATTI DI CAUSA All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società Immagine e Cinema s.r.l. fu notificato un avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile relativo all’anno 2008, ai fini Ires, Iva ed Irap, con maggiori imposte, del complessivo importo di € 121.926,00, oltre sanzioni.

Con l’atto impositivo erano state contestate minusvalenzenon spettanti, costi non deducibili e altre voci incidenti sulla quantificazione dell’imponibile della società. Contestando gli esiti dell’accertamento, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne accolse in parte le ragioni. Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse parzialmente l’appello con la sentenza n. 191/22/2015. La pronuncia è stata censurata dalla società con quattro motivi, chiedendone la cassazione.L’Agenzia delle entrate ha depositato un “atto di costituzione”, al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Nelle more del processo la contribuente ha chiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata,disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1dicembre 2016, n. 225. Disposta l’integrazione della documentazione allegata, cui la società ha provveduto, all’esito della pubblica udienza del5 luglio 2023, la causa è stata riservata. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle).

La documentazione è riferibile alla definizione dei carichi fiscali riconducibili all’avviso d’accertamento oggetto del giudizio ( n. TK3035405830/2011), come si evince dagli estratti di ruolo prodotti dalla contribuente a seguito dell’ordinanza interlocutoria. Risulta che la società ha provveduto a saldare integralmente il debito fiscale, così come determinato dall’agente della riscossione, e ciò è da RGN 18548/2015 Consigliere rel. Federici intendersi con effetto irreversibile, in virtù dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016.

Deve dunque accogliersi l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma,nella ca