Cassation court dismisses appeal against customs duties ruling due to lack of specific reasoning and reliance on vague precedents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Customs Agency against the Liguria Regional Court's decision regarding customs duties on iron imports. The appellant argued the appellate court violated procedural rules by relying on unspecified precedents and expert reports without providing specific reasoning. The court held that such vague references fail to meet the requirement for a reasoned judgment in tax proceedings, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 118 disp. att. c.p.c.: A tax court decision is null if it relies solely on vague precedents or expert reports without specific reasoning, as this prevents the identification of the decided issue and the grounds for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25346/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAD LA SPEZIA SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 195/2018 depositata il27/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con la sentenza d’appello la CTR della Liguria ha accolto l’appello di Cad La Spezia nei confronti della sentenza della CTP di La Spezia, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima avverso atti di contestazione di sanzioni emessi in relazione a bollette doganali riguardanti importazioni di chiusini e caditoie in ghisa, effettuate da Cad La Spezia in rappresentanza di Dott.
Guido Isidoro C. s.r.l. Il contenzioso nasce dall’applicazione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di un dazio differente rispetto a quello applicato in sede di dichiarazione, trattandosi, secondo quanto affermato dall’Ufficio, di ghisa malleabile (che sconta un dazio del 2,7%) e non già di ghisa non malleabile (che sconta, invece, un dazio dell’1,7%). La CTR ha accolto l’appello, genericamente affermando di avere “in analoghe controversie” già ritenuto che “contrariamente all’indirizzo seguito dalle Dogane … la ghisa duttile importata non debba essere equiparata ai fini del dazio doganale, a quella malleabile”, soggiungendo che da tale conclusione “non sussistono giustificati motivi perdiscostarsi”.
L’Agenzia ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi. La contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con la prima censura si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello reso la propria decisione limitandosi a far riferimento ad altre non specificate controversie e ad una non meglio identificata CTU. Con la seconda censura si denuncia la violazione e/o errata applicazione del Regolamento (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio, del 25/07/2005, nonché dell’art. 20 Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (C.D.C.), e dell’allegato I al Regolamento CEE n. 2658 del 1987 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la ghisa duttile non debba essere equiparata, ai fini del dazio doganale, a quella malleabile.
È fondato e va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Come esposto sopra, nella narrazione dei fatti di causa, la sentenza impugnata poggia la propria assiomatica motivazione sul richiamo di imprecisati precedenti della CTR della Liguria oltre che sugli esiti di non meglio identificate CTU svolte nell’ambito dei distinti e anonimi giudizi di cui quei precedenti costituirebbero gli epiloghi. Orbene, in tema di processo tributario deve ritenersi nulla, per violazione degli artt.36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza del giudice regionale completamente priva, come nella specie, dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle; infatti, qualora la CTR si sia limitata a motivare " per relationem " a imprecisati precedenti mediante la mera , acritica adesione ad ess i , resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione, non potendo la condivisione di un indirizzo int erpretativo invalso nell’ambito di un Ufficio giudiziario costituire una motivazione idonea a sorreggere la decisione.
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Liguria in diversa composizione. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del g