Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24683/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by taxpayer's adherence to simplified tax definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24683/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the taxpayer formally adhered to the simplified tax definition procedure. Although the lower court had rejected the taxpayers' arguments regarding invoice requirements and cost relevance, the taxpayer later confirmed adherence to the simplified regime and renounced the lawsuit. Consequently, the court applied the specific statutory provision governing this procedure to terminate the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 D.L. n. 193/2016; Art. 6 of the implementing Law n. 225/2016: When a taxpayer adheres to the simplified tax definition procedure, the ongoing litigation is extinguished by operation of law, rendering further examination of the appeal's substantive grounds unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax definition procedure extinguishment of proceedings adherence to simplified regime taxpayer renunciation of appeal Cassation dismissal on procedural grounds ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 D.L. n. 193 del 2016
Con nota datata 22 aprile 2021 la ricorrente ha evidenziato d’avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv.
L. n. 225 del 2016
in l. n. 225 del 2016, con riferimento alle pretese tributarie oggetto di causa; ha segnatamente dichiarato di rinunciare al ricorso avendo aderito alla rottamazione di tutte le cartelle relative agli avvisi di accertamento e di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Art. 6 del D.L. n. 193 del 2016
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L.
art. 2729 c.c
917 del 1986 e dell’art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto le fatture prive dei requisiti normativi, facendo mal governo degli oneri probatori; del pari si adombra una motivazione apparente avuto riguardo al profilo dell’inerenza dei costi documentati, ai sensi del successivo n.
art. 360 c.p
5 del citato art. 360 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8867/2015 R.G. proposto da : HS DI GALOPPI ANTONIO RENATO C SNC, GALOPPI ANTONIO RENATO, NARDI MANOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato TERRA STEFANO (TRRSFN53C09H501P) rappresentati e difesi dall'avvocato RONCHI UGO (RNCGUO61S17A558P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PISTOIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1821/2014 depositata il26/09/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA. La HS di Galoppi Antonio Renato Soci s.n.c. veniva resa destinataria di due avvisi di accertamento – notificati rispettivamente il 3 e il 7 ottobre del 2011, recanti i nn. T8R020600965 e T8R020600991/2011 – relativi agli anni di imposta 2006 e 2007. L’erario loro tramite recuperava importi dovuti ai fini delle II.DD., dell’IVA edell’Irap. Con separati atti impositivi il maggior reddito è stato imputato ai soci componenti la compagine sociale;

è stata disconosciuta l’inerenza di alcuni costi. La CTP di Pistoia accoglieva parzialmente i ricorsi della società e dei soci. La CTR della Toscana ha respinto l’appello principale promosso cumulativamente dalla società e dai soci e accolto quello incidentale dell’Agenzia. Il ricorso per cassazione dei contribuenti è affidato a un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE. Con un unico, composito motivo di ricorso si contesta la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto le fatture prive dei requisiti normativi, facendo mal governo degli oneri probatori; del pari si adombra una motivazione apparente avuto riguardo al profilo dell’inerenza dei costi documentati, ai sensi del successivo n. 5 del citato art. 360 c.p.c.

Con nota datata 22 aprile 2021 la ricorrente ha evidenziato d’avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, con riferimento alle pretese tributarie oggetto di causa; ha segnatamente dichiarato di rinunciare al ricorso avendo aderito alla rottamazione di tutte le cartelle relative agli avvisi di accertamento e di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. In esito all’adunanza camerale del 23 luglio 2021, la causa era stata rinviata a nuovo ruolo onde consentire all’Agenzia delle entrate di prendere posizione in ordine all’istanza di cui sopra, in particolare chiarendo mediante nota informativa se la definizione summenzionata rientri o meno nel perimetro dell’accertamento oggetto del giudizio o vi rimanga estranea.

In data 5 maggio 2023, la ricorrente ha depositato nuova nota contenente la rinuncia al ricorso. L’Agenzia delle entrate, con nota del 27 marzo 2023, ha confermato che “in relazione agli accertamenti oggetto di causa sono state notificate ai contribuenti le cartelle di pagamento ivi indicate, e che dette cartelle sono state tutte definite ex art. 6 D.L. 193/2016”. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, con compensazione delle spese.

Per questi