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Ordinanza — n. 24681/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against customs duty ruling due to lack of specific reasoning in appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24681/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Liguria Regional Customs Tribunal's decision regarding customs duties on iron imports. The appellant argued the appellate court violated procedural rules by relying on unspecified precedents and expert reports without detailed analysis. The court held that the appellate judgment was null because it failed to explicitly address the appellant's specific grievances and lacked a logical legal argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992: A tax appeal judgment is null if it merely references unspecified precedents without explicitly addressing the appellant's specific grievances or providing a logical legal argumentation.

Parole chiave

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customs duty classification appellate judgment nullity lack of reasoning procedural violation tax appeal procedure classificazione doganale obbligo doganale ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la prima censura si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art.
Art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
e dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello reso la propria decisione limitandosi a far riferimento ad altre non specificate controversie e ad una non meglio identificata CTU.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp.
Regolamento (CE) n. 1212 del 2005
Con la seconda censura si denuncia la violazione e/o errata applicazione del Regolamento (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio, del 25/07/2005, nonché dell’art.
Art. 20 Regolamento CEE n. 2913 del 1992
1212 del 2005 del Consiglio, del 25/07/2005, nonché dell’art. 20 Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (C.D.C.), e dell’allegato I al Regolamento CEE n.
art. 132 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la prima censura si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3819 del 2020
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26741/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAD LA SPEZIA SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 194/2018 depositata il27/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI.

FATTI DI CAUSA Con la sentenza d’appello la CTR della Liguria ha accolto l’appello di Cad La Spezia nei confronti della sentenza della CTP di La Spezia, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima avverso atti di contestazione di sanzioni emessi in relazione a bollette doganali riguardanti importazioni di chiusini e caditoie in ghisa, effettuate da Cad La Spezia in rappresentanza di Dott. Guido Isidoro C. s.r.l. Il contenzioso nasce dall’applicazione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di un dazio differente rispetto a quello applicato in sede di dichiarazione, trattandosi, secondo quanto affermato dall’Ufficio, di ghisa malleabile (che sconta un dazio del 2,7%) e non già di ghisa non malleabile (che sconta, invece, un dazio dell’1,7%).

La CTR ha accolto l’appello, genericamente affermando di avere “in analoghe controversie” già ritenuto che “contrariamente all’indirizzo seguito dalle Dogane … la ghisa duttile importata non debba essere equiparata ai fini del dazio doganale, a quella malleabile”, soggiungendo che da tale conclusione “non sussistono giustificati motivi per discostarsi”. L’Agenzia ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi. La contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con la prima censura si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello reso la propria decisione limitandosi a far riferimento ad altre non specificate controversie e ad una non meglio identificata CTU.

Con la seconda censura si denuncia la violazione e/o errata applicazione del Regolamento (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio, del 25/07/2005, nonché dell’art. 20 Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (C.D.C.), e dell’allegato I al Regolamento CEE n. 2658 del 1987 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la ghisa duttile non debba essere equiparata, ai fini del dazio doganale, a quella malleabile. È fondato e va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Come esposto sopra, nella narrazione dei fatti di causa, la sentenza impugnata poggia la propria assiomatica motivazione sul richiamo di imprecisati precedenti della CTR della Liguria oltre che sugli esiti di non meglio identificate CTU svolte nell’ambito dei distinti e anonimi giudizi di cui quei precedenti costituirebbero gli epiloghi. Orbene, in tema di processo tributario deve ritenersi nulla, per violazione degli artt.36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza del giudice regionale completamente priva, come nella specie, dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle; infatti, qualora la CTR si sia limitata a motivare " per relationem " a imprecisati precedenti mediante la mera, acritica adesione ad ess i , resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione, non potendo la condivisione di un indirizzo interpretativo invalso nell’ambito di un Ufficio giudiziario costituire una motivazione idonea a sorreggere la decisione.

Del resto, come chiarito da questa Corte, “ in tema di contenuto della sentenza, il vizio dimotivazione previsto dall'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. n. 3819 del 2020). Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Liguria in diversa composizione. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle