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Ordinanza — n. 24678/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming sponsorship costs are non-deductible due to lack of economic necessity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24678/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that sponsorship expenses were deductible. The agency argued these costs were disproportionate and violated the principle of economic management, while the company maintained the expenses were legitimate advertising. The court held that for amateur sports teams, sponsorship costs enjoy an absolute legal presumption of deductibility based solely on statutory requirements, rendering the agency's economic argument irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 90, comma 8 della l. n. 289 del 2002; Art. 109, comma 1 TUIR: For amateur sports teams, sponsorship expenses benefit from an absolute legal presumption of deductibility as advertising costs, excluding any assessment of economic necessity or proportionality.

Parole chiave

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tax deduction sponsorship amateur sports teams economic necessity principle absolute legal presumption Italian tax law revenue agency appeal deductibility advertising costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 90, comma 8 della l. n. 289 del 2002
La CTRrigettava l’appello dell’Ufficio evidenziando che i costi di sponsorizzazione erano a tutti gli effetti costi di pubblicità deducibili ai sensi dell’art. 90, comma 8, della l.
Art. 109, comma 1 TUIR
Con il primo motivo di ricorso AE contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma 1, TUIR, dell’art.
Art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
289 del 2002, dell’art. 39, primo comma, lett.
Artt. 2697, 2727 e 279 cod. civ.
600, e degli artt. 2697, 2727 e 279 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14232 del 07/06/2017
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 07/06/2017, che richiama Cass.
Cass. n. 5720 del 23/03/2016
14232 del 07/06/2017, che richiama Cass. n. 5720 del 23/03/2016).
Cass. n. 8981 del 06/04/2017
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3928/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Servizi Tecnologici Ambientali s.r.l. , elettivamente domiciliat a in Roma, via Pinerolon. 22 , presso lo studio dell’avv. Domenico Claudio Cirigliano, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Durante giusta procura speciale in calce alcontroricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 560/03/17, depositata il 22 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Costi di sponsorizzazione -Inerenza.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 560/03/17 del 22 / 06 /201 7 la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 74/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso propost o da Servizi Tecnologici Ambientali s.r.l. (di seguito ST A ) avverso un avviso di accertamentoper IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 200 8 . 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della contestazione di costi di sponsorizzazione, ritenuti indeducibili. 1.2. La CTRrigettava l’appello dell’Ufficio evidenziando che i costi di sponsorizzazione erano a tutti gli effetti costi di pubblicità deducibili ai sensi dell’art. 90, comma 8, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 indipendentemente da qualsiasi valutazione di inerenza e che, comunque, non poteva dirsi sussistente la dedotta antieconomicità della gestione.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi.

3. STA resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma 1, TUIR, dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e degli artt. 2697, 2727 e 279 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che i costi di sponsorizzazione di una squadra di calcio e di una squadra di pallavolo sarebbero sproporzionati rispetto agli utili conseguiti (pari ad euro 99.554,00 ) e ai ritorni d’immagine per l’attività svolta e si porrebbero contro i principi dieconomicità della gestione aziendale.Cons. est.

G.M. Nonno 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 o n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente e, comunque, fondata su circostanza erronea(il riferimento di AE sarebbe alla diminuzione dei ricavi e non alle perdite, come ritenuto dal giudice di appello).

2. I motivi possono essere unitariamente considerati. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 07/06/2017, che richiama Cass. n. 5720 del 23/03/2016). 2.1.1. La superiore presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori e, in particolare, l’antieconomicità della spesa (Cass. n. 8981 del 06/04/2017). 2.2. Nel caso di specie, non è dubbio che sussistano i presupposti di cui sub a) e b), i quali sono, del resto, incontestati.

Quanto agli ulteriori requisiti, la CTR ha accertato l’esistenza di un’attività di sponsorizzazione idonea ad integrare i presupposti di cui sub c) e d) (esistenza di contratti registrati con le società sponsorizzate; fatture registrate e relativi pagamenti effettuati, presenza del marchio aziendale sulle magliette dei giocatori, fotografie e articoli di giornale riportanti le partite effettuate).Cons. est. G.M. Nonno 2.3. Trattasi di motivazione, quest’ultima, congrua e niente affatto apparente, che implica una compiuta valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti di causa. 2.4.

I motivi di ricorso vanno, pertanto, disattesi: il primo perché infondato, atteso che la valutazione legale della congruità della spesa di sponsorizzazione in favore delle società sportive dilettantistiche esclude ogni questione concernente l’ inerenza della spesa; il secondo perché in parte infondato, con riferimento alla contestazione di motivazione apparente, e in parte assorbito dalla statuizione di rigetto concernente il primo motivo.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 136.240,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pag amento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro