Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24677/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection notice, ruling joint liability applies retroactively to new partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24677/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected Licia Bellei's appeal against a regional tax commission decision that upheld a tax collection notice. Bellei argued she was not liable for 1992 taxes because she only joined the partnership in 1993, while the tax authority contended joint liability applies retroactively to all social debts. The court ruled that partners in a simple partnership are jointly and severally liable for pre-existing debts regardless of when they joined, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 11 d.l. n. 151/1991; Art. 2269 c.c.; Art. 2293 c.c.: In simple partnerships, new partners bear joint and several liability for all social debts existing prior to their admission, irrespective of accounting records.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint and several liability simple partnership retroactive tax liability new partner admission tax collection procedure obbligo di versamento supplementare del socio obblighi di notifica notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11, comma 1, d.l. n. 151 del 1991, conv. con modif., in l. n. 202 del 1991
civ., violazione dell’art. 11 d.l.
Art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
civ., violazione dell’art. 25 del d.P.R.
Art. 2269 c.c.
22436/2015, 9169/2013,1837/2010); 2.4.occorre, inoltre, ribadire che, ai sensi dell’art. 2269 cod.
Art. 2293 c.c.
Art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.
con il primo motivo la ricorrente denuncia,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
art. 2697 cod. civ
202/1991, dell’art. 2697 cod. civ.
art. 2269 cod. civ
22436/2015, 9169/2013,1837/2010); 2.4.occorre, inoltre, ribadire che, ai sensi dell’art. 2269 cod. civ., chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio; 2.5.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 22436/2015, 9169/2013, 1837/2010
Cass. nn. 9326/2010, 2597/1993
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25788-2015proposto da: BELLEI LICIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO GIUSSANI, che la rappresenta e dife nde assieme all’Avvocato MARIO MARTELLI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis e EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentata e dife sa dall’Avvocato FIORENZA SOLAINIgiusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrenti– avverso la sentenza n. 2008/01/2014della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA— ROMAGNA , depositata il 25/11/2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/7/2023dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Licia Belleipropone ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in sede di rinvio da Cass. n. 8648/2009, aveva accolto l’appello del Concessionario avverso la sentenza n. 163/4/2000della Commissione tributaria provinciale diRimini , che aveva accolto il ricorso proposto avversoavvisi di mora IVA 1992 e imposta di registro 1998; l’Agenzia delle entrate ed Equitalia resistonocon controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 d.l. n. 151/2011, conv. in legge n. 202/1991, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art.24 Cost. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto legittimi gli avvisi di mora impugnati, pur in mancanza della preventiva notifica della comunicazione di iscrizione a ruolo prevista dall’art. 11 cit., in quanto soggetto coobbligato al pagamento di quanto richiesto con cartella notificata al primo intestatario della partita iscritta a ruolo(nella specie si affermava che la ricorrente, in qualità di socio, dapprima accomandante e poi accomandatario, fosse responsabile in solido con la società di persone, Aria Point di Dolorati Willer e C., successivamente dichiarata fallita); 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al «fatto storico costituito dalla mancata notificazione della comunicazione richiesta dal citato art. 11»; 1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese; 1.4.in primo luogo va ribadito che i n tema di riscossione di crediti tributari nei confronti di soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.l. n. 151 del 1991, conv., con modif., in l. n. 202 del 1991, è legittima la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale il concessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esattoriale (cfr.

Cass.n. 31054/2018); 1.5. ciò posto, si osserva che in tema di riscossione coattiva , l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria,impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare(cfr.

Cass. nn.6020/2020, 6531/2018, 27189/2014); 1.6. la giurisprudenza di questa Corte ha inveroevidenziato come la possibilitàdi agire per la riscossione di un debito tributario, accertato nei confronti della società di persone, procedendo alla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di mora) ad uno dei soci illimitatamente responsabili, non integra un deficitdel diritto di difesa di quest'ultimo, sia in quanto la cartella di pagamento (o l'avviso di mora) può costituire atto idoneo a veicolare la conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria, sia in quanto il socio destinatario della notifica è legittimato espressamente dall'art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 ad impugnare unitamente alla cartella di pagamento (o all'avviso di mora) anche tutti gli atti presupposti (ad es. avviso di rettifica) che non gli fossero stati notificati facendo valere i vizi propri di quelli (cfr.

Cass. n. 27189 del 2014; n. 10267 del 2008; n. 11228 del 2007; n. 17225 del 2006); 1.7. nel caso di specie, pertanto, l’avviso di moradiviene succedaneo di tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, con la conseguenza che, così come questi possono divenire inoppugnabili allorché non siano fatti oggetto di opposizione e rendere definitiva nei suoi termini costitutivi la pretesa tributaria che sia portata a conoscenza del socio solo con la notifica della cartella dipagamento (o l’avviso di mora), per le medesime ragioni, ma all'inverso, l'impugnazione della cartella(o dell’avviso di mora, come nella specie) può divenire anche lo strumento per contestare la pretesa originaria, essendo in facoltà dell'opponente far valere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.lgs. n.546 del 1992, il proprio diritto di difesa impugnando insieme all'atto notificatogli anche quelli pregressi la cui notificazione sia stata omessa o risulta altrimenti irregolare; 2.1.con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 25 del d.P.R. 29/9/1973, n. 602 e dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso la decadenza della pretesa tributaria per l’IVA 1992ai sensi dell’art. 25 cit., stante «la tempestiva sussistenza degli atti di riscossione e degli atti esecutivi adottati nei confronti della co— obbligata principale Aria Point spa, anche con insinuazione alla procedura fallimentare, i cui effetti si estendono nei confronti del socio accomandatario, nella qualità di soggetto co— obbligato per tutti i debiti sociali, in qualsiasi tempo insorti; 2.2. la doglianza va parimenti disattesa; 2.3.è assorbente, invero, il rilievo che il termine per la notifica della cartella di pagamento, individuato nelgiorno cinque del mese successivo a quellonel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 -applicabile ratione temporis - attiene unicamente al rapporto fra ente impositore ed esattore, e non rileva nei confronti del contribuente, sicché la sua violazione non comporta nullità della procedura esecutiva(cfr.

Cass. nn. 22436/2015, 9169/2013,1837/2010); 2.4.occorre, inoltre, ribadire che, ai sensi dell’art. 2269 cod. civ., chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio; 2.5. questa Corte, in particolare, ha ribadito che in tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci -in base a quanto disposto dall'art.2269 cod. civ., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall'art.2293 cod. civ. - per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società (cfr.

Cass. nn.9326/2010, 2597/1993); 2.6. alla luce di tali principi, applicabili anche con riguardo alle società in accomandita semplice con riguardo ai soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali dell’ente, deve dunque ritenersi, a differenza di quanto sostenuto dalla contribuente, che pur avendo quest’ultima assunto la qualifica di socio accomandatario solo nell’anno 1993, successiva mente al periodo d’imposta in oggetto(IVA 1992), ella era responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti fino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale;3. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

4. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia e della Concessionaria controricorrenti, liquidandole,in favore di ciascuna, in Euro 3.000,00 p er compensi, oltre alle spese prenotate a debitoin favore della prima, ed oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti, in favoredella Concessionaria. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così decis