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Ordinanza — n. 24675/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal due to partial tax relief and payment by the defendant region.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24675/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished because the tax debt was partially relieved and the remainder paid by the Molise Region. The Agency of Revenue sought cassation against a regional commission decision that had upheld the region's appeal against tax penalties. Since the underlying dispute was resolved through payment and relief, the court ruled that no further judicial intervention was necessary.

Regesto Legislator

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DPR n. 602/1973; Art. 36 c.p.c.: When the subject matter of a tax dispute is extinguished by partial relief and payment of the remaining amount, the court must declare the litigation extinguished.

Parole chiave

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cessazione materia contendere sgravio parziale imposta estinzione giudizio tributario pagamento debito residuo DPR 602/1973 sanzioni compensazione spese lite Agenzia Entrate ricorso restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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DPR n. 602/1973
330/3/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso , che aveva accoltoil ricorso proposto dalla Regione Molise avverso cartella esattoriale, afferente sanzioni pecuniarie , di cui al DPR n. 602/1973 , e soprattasse, irrogate con gli avvisi n.
Art. 36 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14801-2014proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato VALERIA BISCARDI, rappresentatae difesa dall’Avvocato GIUSEPPE BISCARDI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -controricorrente– e EQUITALIA POLIS S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 28/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel MOLISE , depositata l’11 / 4 /2013 ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11/7/2023 dal Consigl iere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l’Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Moliseaveva respintol’appello avverso la sentenza n. 330/3/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso , che aveva accoltoil ricorso proposto dalla Regione Molise avverso cartella esattoriale, afferente sanzioni pecuniarie , di cui al DPR n. 602/1973 , e soprattasse, irrogate con gli avvisi n. 10/1995 e 11/1995 , notificati a seguito della sentenza di legittimità n. 11595/2007, emessainter partes; la Regione Molise resiste con controricorsoed ha depositato memoria difensiva con allegata documentazione CONSIDERATO CHE 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 19/5/2023, memoria, con relativa documentazione allegata, attestante l’intervenuto, parziale, sgravio delle somme portate dalla cartella impugnata e l’effettuato pagamento, da parte della Regione Molise, del rimanente importo; 1.2. ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;1.3. stante l'esito della controversia le spese processuali possono essere integralmente compensate

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte