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Ordinanza — n. 24674/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by finding appeal was properly notified despite prior inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24674/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal admissible after reviewing the case file and confirming the original appeal document was mailed and received on March 19, 2013. Although the Regional Tax Commission had previously ruled the appeal inadmissible due to alleged lack of notification, the appellant successfully proved the postal receipt evidence. Consequently, the cassation court quashed the lower court's inadmissibility decision and remanded the case for a substantive hearing.

Regesto Legislator

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Art. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The court must verify factual evidence of notification when a lower court declares an appeal inadmissible based on procedural defects, and such a declaration is subject to cassation if the notification is proven.

Parole chiave

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appeal admissibility tax appeal procedure postal notification proof inadmissibility ruling cassation remand procedural defect tax collection agency crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
22, comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è affidato ad otto motivi, con i quali si denuncia, sotto diversi aspetti, «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ed omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il ricorso è affidato ad otto motivi, con i quali si denuncia, sotto diversi aspetti, «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
ha sollevato in ordine alla revocabilità della sentenza impugnata ex art. 395, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2^, 31 marzo 2011, n. 7488
( Cass., Sez. 2^, 31 marzo 2011, n. 7488;
Cass., Sez. 6^-3, 13 agosto 2012, n. 14449
Cass., Sez. 6^-3, 13 agosto 2012, n. 14449; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2013, n. 10762
14449; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2013, n. 10762; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 4 agosto 2022, n. 24182
10762; Cass., Sez. Lav., 4 agosto 2022, n. 24182; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-Lav., 13 dicembre 2022, n. 36249
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Testo completo

lettivamente domiciliato, in qualità di Avvocato, presso il proprio studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE NONCHÉ l’“Equitalia Polis S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del responsabile pro temporedell’area territoriale di Salerno, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Salerno; INTIMATA IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli –Sezione Staccata di Salerno il 3 febbraio 2015 n. 982/12/2015; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 marzo 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. Alessandro Carrazza ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli –Sezione Staccata di Salerno il 3 febbraio 2015 n. 982/12/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro ed irrogazione dellasanzione amministrativ a in conseguenza della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa” con rogito notarile dell’anno 2006, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’“Equitalia Polis S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 13 settembre 2012 n. 376/01/2012, con compensazione delle spese giudiziali;

2. l a Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che l’appellante non avesse dimostrato la notificazione dell’atto di appello, precludendo la verifica della tempestiva costituzione in giudizio;

3. l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre l’“Equitalia Polis S.p.A.” è rimasta intimata;

4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso p er l’inammissibilità del ricorso per cassazione;5. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito per verificare il deposito della notifica dell’atto di appello presso la relativa Segreteria;

6. all’esito, la causa è stata rimessa in decisione all’adunanza camerale dell’11 luglio 2023; CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso è affidato ad otto motivi, con i quali si denuncia, sotto diversi aspetti, «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ed omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c.)» , deducendo , nell’ordine: 1.1 che l’atto di appello era stato depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria regionale dopo la notifica alle controparti, tanto che l’amministrazione finanziaria si era costituita nel giudizio di secondo grado ed aveva riconosciuto di aver ricevuto la notifica dell’atto di appello il 19 marzo 2013 (motivo contraddistinto in ricorso con la lettera “a”); 1.2 che la Polizia Municipale di Sala Consilina (SA) aveva certificato la domiciliazione alla Via Mezzacapo nell’anno 2009 di tale “Carazza Alessandro” , che era ivi deceduto (motivo contraddistinto in ricorso con la lettera “b”); 1.3 che l’avviso di accertamento era intestato a nome di “Carazza Alessandro” (anziché di “Carrazza Alessandro”), per cui esso non era mai stato notificato al ricorrente, bensì ad altra persona (verosimilmente) residente in Sala Consilina (SA) alla Località Trinità, essendo stato sottoscritto l’avviso di ricevimento da tale “Mele Anna”, che non era la coniuge di Marrazza Alessandro, laddove egli aveva ricevuto la notifica della sola cartella di pagamento, che era stata impugnata dinanzi al giudice tributario(motivo contraddistinto in ricorso con la lettera “c”); 1.4 che egli aveva disconosciuto la firma apposta in calce all’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’avviso di accertamento(motivo contraddistinto in ricorso con la lettera “d”); 1.5 che la notifica dell’avviso di accertamento non aveva raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza diretta dell’interessato, essendo stata recapitata a persona priva di ogni collegamento col destinatario (motivo contraddistinto in ricorso con la lettera “e”); 1.6che l’avviso di accertamento non era stato mai notificato al ricorrente, la quale nemmeno aveva ricevuto la raccomandata informativa, per cui la successiva cartella di pagamento era affetta da nullità (motivo contraddistinto in ricorso con la lettera “f”); 1.7 che l’amministrazione finanziaria era decaduta dall’esercizio della potestà impositiva, essendo decorso oltre un triennio dalla stipulazione della compravendita con l’agevolazione della c.d.

“prima casa”(motivo contraddistinto in ricorso con la lettera “g”); 1.8 che tale agevolazione non obbligaval’acquirente ad adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale, ma esigeva soltanto la fissazione della residenza anagrafica nel territorio comunale, per cui egli non aveva contravvenuto ad alcun obbligo con la concessione in uso al coniuge ed alla figlia dell’immobile acquistato(motivo contraddistinto in ricorso con la lettera “h”);

2. il primo motivo (indicato in ricorso con la lettera “a”) è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi;2.1 preliminarmente, si deve respingere l’eccezione di inammissibilità del suddetto motivo, che ilP.M. ha sollevato in ordine alla revocabilità della sentenza impugnata ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; 2.2 dopo aver accertato che: «(...) l’appellante non ha dimostrato la notificazione dell’atto di appello, producendo l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale», la sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ex artt. 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sul rilievo che:

«L’omesso deposito della notificazione dell’atto di appello non consente (...) di verificare anche la tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante»; 2.3tale pronunzia è coerente con l’orientamento costante di questa Corte, secondo cui, in tema contenzioso tributario, nel procedimento diappello, ai sensi dell'art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la rituale costituzione in giudizio dell’appellante, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte dell’appellato, richiede ildeposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella Segreteria della Commissione tributaria regionale adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo,né è sanabile per via della costituzione del convenuto (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16758; Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2019, n. 31110; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25329; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2023, n. 5518); 2.4il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo che «(...) nel fascicolo di secondo grado c’è l’originale dell’atto di appello con le relative cartoline, attestanti l’avvenuta notifica (come sarà facile riscontrare ad avvenuta trasmissione del fascicolo dell’appello)», che «(...) sull’ultima pagina del predetto atto ci sono anche i riferimenti postali di spedizione» e che «(...) alla penultima pagina è allegata la copia delle cartoline di ritorno, che attestano la regolare notifica e ricezione»; 2.5 in definitiva, il ricorrente contesta l’accertamento d el giudice di appello sulla irritualità della sua costituzione in giudizio; 2.6a tale proposito, il collegio non ignora che l a verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di una interpretazione degli atti processuali; pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione (in termini:

Cass., Sez. Un., 30 giugno 2009, n. 15227; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2017, n. 1102; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2018, n. 15840; Cass., Sez. 5^, 26 agosto 2018, n. 17393; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2021, n. 21739; Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2702); 2.7difatti, la censura è astrattamente sussumibile nell’errore di fatto revocatorio che, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà ovvero in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale ha portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del g iudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2018, n. 15840; Cass., Sez. 6^-5, 22 maggio 2019, n. 13733; Cass., Sez. 6^-5, 5 dicembre 2022, n. 35665); 2.8 tuttavia, l’esperibilità della rev ocazione presuppone che l’errore di fatto verta su una circostanza pacifica ed incontroversa tra le parti, laddove, nel caso di specie, l’omesso deposito dell’originale dell’appello notificato ovvero della copia dell’appello consegnata o spedita a mezzo del servizio postale è stato contestato dal ricorrente, il quale ha dedotto di aver adempiuto tale incombenza sul rilievo che «(...) nel fascicolo del secondo grado c’è l’originale dell’atto di appello con le relative cartoline, attestanti l’avvenuta notifica (come sarà facile riscontrare ad avvenuta trasmissione del fascicolo dell’appello)», precisando anche che «(...) sull’ultima pagina del predetto atto ci sono anche i riferimenti postali di spedizione» e che «(...) alla penultima pagina è allegata la copia delle cartoline di ritorno, che attestano la regolare notifica e ricezione»;2.9 aggiungasi anche che l a pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto dicontestazione, costituisce frutto non di unerrore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza dicontestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'erroredi fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4 , c od . p roc . c iv . ( Cass., Sez. 2^, 31 marzo 2011, n. 7488;

Cass., Sez. 6^-3, 13 agosto 2012, n. 14449; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2013, n. 10762; Cass., Sez. Lav., 4 agosto 2022, n. 24182; Cass., Sez. 6^-Lav., 13 dicembre 2022, n. 36249); 2.10 per cui, su tali premesse, la contestazione (ancorché postuma) dell’omesso deposito dell’originale notificato esclude che la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello dovesse essere impugnata con il ricorso per revocazione, anziché con il ricorso per cassazione; 2.11ciò posto, all’esito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si evince che l’originale dell’atto di appello era stato regolarmente trasmesso a mezzo posta (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) da Alessando Carazza presso la Segreteria della Commissione tributaria regionale il 19 marzo 2013 con la documentazione (vale a dire, gli avvisi di ricevimento) attestante la relativa notifica alla Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate ed all’“Equitalia Polis S.p.A.” il 19 marzo 2013; 2.12ne discende che l’appellante aveva pienamente osservato le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per la sua costituzione in giudizio;

3. in conclusione, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa –per l’esame dell’appello nel merito - alla Commissione tributaria regionale della Campania (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell a