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Ordinanza — n. 24667/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT refund claim due to missed two-year statute of limitations for offsetting claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24667/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's refusal to grant a VAT credit refund. The taxpayer argued that the two-year limitation period for refunds should not have started until the tax authority definitively disapproved the credit offset, but the court found the claim was time-barred because the taxpayer had already offset the credit in the following year's declaration. Consequently, the court ruled that the specific two-year deadline for refund requests had expired before the application was filed.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 100, cod. proc. civ.: The right to request a VAT credit refund is subject to a two-year statute of limitations that runs from the date the credit is matured, regardless of whether the taxpayer previously offset the credit against other tax debts.

Parole chiave

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VAT credit refund statute of limitations tax offset two-year deadline Cassazione ordinanza rimborso dell'IVA tassazione dell'IVA dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 2964 cod. civ.
Art. 2966 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24655 del 10/08/2022
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20467/2020R.G. proposto da Salomone Marco Benito, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Cacciato presso il cui studio in Milano, viale Regina Giovanna n. 15, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 5299/05/2019, depositata il 20.12.201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Milano rigettava i l ricors o propost o da Salomone Marco Benito contro il silenzio – rifiuto formatosi su ll’istanza di rimborso di Oggetto: Tributi– Rimborso credito IVA- Silenzio -rifiuto un credito IVA relativo all’anno 200 6 , presentata dal predetto contribuente in data 6.02.2013; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal contribuente, rilevando, in sintesi,che: - poiché il contribuente non aveva presentato per l’anno 2006 la dichiarazione dei redditie la dichiarazione IVA, il suo credito IVA non poteva ritenersi implicitamente riconosciuto dal fatto che nel l’avviso di accertamento, relativo all’anno 2006, e nella conseguente cartella di pagamento, relativa all’anno 2007, non fossero emersi rilievi aifini IVA, ma doveva essere provato e comunque richiesto nel termine di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; - il contribuente era in ogni caso decaduto, in quanto non aveva impugnato né l’avviso di accertamento né la cartella di pagamento, rendendoli definitivi; - Salomone Marco Benito i mpugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motiv o , il ricorrente de duce la violazione degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 2964 e 2966 cod. civ., 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente fosse decaduto dal diritto al rimborso del credito IVA, sebbene la relativa istanza fosse stata presentata entro il termine di due anni dalla definitività della cartella di pagamento emessa ex art. 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e, comunque, dalla sua notifica, avvenuta in data 1.04.2011, con la quale l’Amministrazione aveva disconosciuto la detrazione del predetto credito, effettuata nella dichiarazione relativa all’anno 2007; precisa che il diritto di credito era stato esercitato mediante il riporto e la detrazione nell’anno successivo, impedendo il decorso del termine di decadenza previsto per l’istanza di rimborso, in quanto la compensazione ne precludeva la presentazione; di conseguenza, solo dal momento in cui tale disconoscimento era divenuto definitivo ed era stato pagato l’importo preteso, era stato inciso il principio di neutralità ed era, pertanto, iniziato a decorrere il dies a quo per richiedere il rimborso del credito IVA, mentre non aveva interesse ad impugnare l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2006 e notificato il 19.12.2012 , in quanto questo aveva riguardato solo le imposte dirette; -il motivo è infondato; - come ha già affermato questa Corte, la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 24655 del 10/08/2022); -nella specie, il contribuente aveva portato in detrazione l’eccedenza IVA maturata nel 2006 in sede di dichiarazione presentata nel successivo anno 2007, avendo omesso di presentare la dichiarazione relativa all’anno 2006, non chiedendo, pertanto, il rimborso di detto credito, sicchè il termine biennale, decorrente dal giorno in cui il credito era maturato (nel 2006), era ormai decorso alla data in cui era stata presentata la richiesta di rimborso (il 6.02.2013), non potendosi ritenereche la volontà del contribuente di portare il credito in detrazione di un debito fiscale impedisca il decorso del termine di decadenza previsto per l’istanza di rimborso; - occorre considerare, peraltro, che il disconoscimento d el credito in sede di controllo automatizzato era ormai divenuto definitivo al momento di presentazione dell’istanza di rimborso, non avendo il contribuente impugnato la relativa cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’eccedenza IVA portata in detrazione; - in conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Salomone Marco Benito al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.300,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a