Italian tax court suspends proceedings to allow simplified settlement under new fiscal law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Interporto Sud Europa S.p.A. regarding the deductibility of a commercial center transfer cost. While the substantive tax appeal was dismissed by the lower court, the court granted a suspension based on the new fiscal law allowing simplified settlements. This procedural pause allows the parties to resolve the case through a streamlined payment mechanism before the final judgment is rendered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 of Law n. 197/2022; Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022: Tax proceedings involving the Revenue Agency are suspended upon the taxpayer's request to facilitate a simplified settlement defined by a partial payment equal to the controversy value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Rel. ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 23252 /2014 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura; –ricorrente – contro INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A., in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Antonini e dall’ Avv. CorradoGrande, con domicilio eletto presso lo studio del secondo di- fensorein Roma, via XXIV Maggio n.43;
–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- panian.5650/1/2014 depositata il 3 giugno 2014. Udita la relazione svolta in pubblica udienza in data 24 maggio 2023 dalConsigliere Pierpaolo Gori. Vistele conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del So- stitutoProcuratore Generale Tommaso Basile, nel senso del rigetto del ricorso. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia veniva accolto l’appello proposto dalla società INTERPORTO SUD EUROPA S.p.a. , contro la sentenza della Commissione Tributaria Pro- vincialedi Napoli n.975/17/13, la quale aveva riget tato il ricorso intro- duttivorelativo all’avviso di accertamento per IRES, IRAP ed accessori relativiall’anno di imposta 2006.
2. Le riprese avevano ad oggetto la deducibilità dell’IVA ai fini delle suddetteimposte dirette del costo di cui al rogito per notar Panzera del 1.11.2005e alla relativa fattura n.1 del 2.11.2005 emessa dalla società COMES S.r.l. in relazione al trasferimento di un centro commerciale alla contribuente. Con tale atto veniva rogata la transazione dell’1.11.2005con la quale la COM ES ritrasferiva alla contribuente il “CentroCommerciale Target” di Marcianise, oggi “Centro Commerciale Campania” al prezzo di euro 120.461.124,00 oltre IVA al 20%, pari appuntoall’importo di cui alla suddetta fattura.
Il costo veniva ritenuto dall’Agenziaindeducibile ai fini IRES ed IRAP, oggetto di separato giu- dizio,e indetraibile ai fini IVA, ripresa ad imposizione alla base del pre- senteprocesso. Oggetto del presente processo è la ripresa per impo- sizionediretta. 3.Nel merito, il giudice d’ appello non condivideva la decisione di primo gradoe riteneva che la pretesa nullità del contratto di ritrasferimento nonpoteva comportare per la contribuente la perdita del diritto a por- tarein deduzione il costo sostenuto, con riferimento all’IVA soste nuta sulprezzo contrattuale, richiamando l’interpretazione data dalla Corte diGiustizia il 6.7.2006 all’art.17 della Sesta direttiva IVA n.77/388/CE nellecause C - 439/04 e C - 440/04 ed escludendo anche potesse confi- gurarsinella fattispecie l’abuso del di ritto. 4.Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia affidato a sette motivi, illustrati con memoria ex art.378 cod. proc. civ., cui la contribuente replica con controricorso.
Da ultimo la società deposita memoriacon istanza di sospensione de l giudizio per procedura di con- dono.All’esito di due note di deposito del 18 e 19 maggio 2023 anche l’Avvocatura dello Stato ha confermato la condonabilità della contro- versia. Consideratoche:
5. In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato in data 19 aprile 2023 istanza di sospensione ai sensi dell'art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio diprevisione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio plurien- naleper il triennio 2023 - 2 025, in vigore dall'1 gennaio 2023. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del gi udizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia.
Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che:
«Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notifica to en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia.
Nel c aso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29