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Ordinanza Interlocutoria — n. 24595/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders remand to lower tribunal due to new tax law defining the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24595/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the final appeal by Francesco Sessa against customs sanctions for importing a Rolex watch. The court noted that the appellant successfully defined the entire controversy under new provisions of the December 2022 law. Consequently, the case was remanded to a new role for the tax authority to intervene regarding this new definition.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197; When a new law defines the entire controversy, the court must order a remand to allow the opposing party to intervene on the newly defined issues.

Parole chiave

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customs sanctions tax law definition remand to new role imported luxury goods procedural intervention dazi all'importazione frode fiscale in materia doganale obbligo doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197
il ricorrente ha dedotto di avere definito la controversia, concernente le sole sanzioni, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197;
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17364/2020R.G. proposto da Sessa Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, via Fontanella Borghese n. 72, presso lo studio dell’avv. Antonio Voltaggio, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Bonomi giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 747/09/20, depositata l’11 marzo 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Dazi doganali Atto contestazione sanzioni - Definizione agevolata-Rinvio.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 747 / 0 9 / 20 dell’11 / 03 /20 20 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Francesco Sessa avverso la sentenza n. 79 /0 3 / 1 9 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto di contestazione delle sanzioni per violazione delle leggi doganali concernente l’anno 2017; 1.1. c ome si evince dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione delle sanzioni era stato emesso dall’Amministrazione doganale in ragione dell’importazione di un orologio Rolex;

2. avverso la sentenza della CTR Francesco Sessa proponeva ricorso per cassazione affidato aquattro motivi;

3. l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha dedotto di avere definito la controversia, concernente le sole sanzioni, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197;

2. appare necessario disporre un rinvio a nuovo ruolo affinché la difesa erariale possa interloquire in ordine all’intervenuta definizione agevolata della lite.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, onerando la controricorrente a dedurre in ordine a quanto indicato in premessa nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.