Cassation court suspends tax dispute to allow simplified final resolution under new 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted a request to suspend the tax litigation to facilitate a simplified final resolution under the new 2022 law. The appellant, Viglianisi, challenged a tax assessment regarding untraceable cash payments for business materials, while the tax agency argued for strict compliance with accounting rules. The court found no grounds to reject the simplified procedure and ordered the case suspended for reassignment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 197 della l. n. 197 del 2022: When a party requests suspension of a cassation case to benefit from the simplified final resolution regime, the court must suspend the proceedings unless manifest inadmissibility is proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 6185-2016, proposto da: VIGLIANISI Giuseppe,cf. VGLGPP70S13C351R, elettivamente domiciliato in Roma, v.leMazzini n. 14 2, presso lo studio del l’avv. Vincenzo Alberto Pennisi, rappresentatoe difeso dall’avv. Sergio Cacopardo – Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf. 06363391001, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 287/18/2015della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 27 . 0 1 .20 15 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che A conclusione di una verifica condotta da militari della GdF relativamente agli anni d’imposta 2003/2007, l’Agenzia delle entrate notificò al Viglianisi gli avvisi d’accertamento con cui contestò l’indebita detrazione di costi d’esercizio per l’acquisto dimateriale ferroso da privati non identificabili, con Condono ex art. 1 co. 197 l. n. 197 del 2022 RGN 6185/2016 Consigliere rel. Federici l’uso di denaro contante, così che risultava impedita anche la tracciabilità dei pagamenti. Fu pertanto rideterminata l’irpef, l’irap e l’iva.
Il ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania fu accolto con sentenza n. 528/04/2010. L’appello dell’ufficio fu invece accolto con sentenza n. 287/18/2015. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenza delle entrate. Nelle more del giudizioil Viglianisi, al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per la definizione agevolata delle cause pendenti dinanzi alla Corte di cassazione,ha chiesto la sospensione del giudizio.
Nell’adunanza camerale del 20 giugno 2023 la causa è stata riservata. Considerato che Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio, come previsto dal comma 197 della medesima legge. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo.