Italian Court remands tax case to new role due to taxpayer's switch to simplified tax procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the tax dispute to a new procedural role following the taxpayer's declaration of adherence to the simplified tax procedure. The appellant, Caputo, had previously lost appeals against tax assessments for 2006, while the tax agency resisted with a counterclaim. The court ordered the remand to allow the tax agency to argue regarding the implications of the newly adopted simplified procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 119/136 d.l.: When a taxpayer voluntarily adopts a simplified tax procedure during ongoing litigation, the court must remand the case to a new role to permit the tax authority to present arguments concerning the specific effects of such procedural change.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26360/2015R.G. proposto da Caputo Emiddio, elettivamente domiciliato in Roma, via Di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Imbardelli , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione datato 14/07/2022; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 2934 / 05 /1 5 , depositata il 25marzo 2015.
Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 2934/05/15 del 2 5 / 0 3 /201 5 la C ommissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da Emiddio Caputo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) n. 532/15/12, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2006;
2. avverso la sentenza della CTREmiddio Caputo proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso;
4. con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 08/07/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione del decesso dell’allora difensore di parte ricorrente;
5. con memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 25/05/2023 il ricorrente dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata exd.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. CONSIDERATO CHE 1. appare ne cessario disporre rinvio a nuovo ruolo affinché l’Agenzia delle entrate deduca in ordine all’intervenuta definizione agevolata della controversia.Cons. est. G.M. Nonno
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate a dedurre in ordine a quanto sopra indicato, assegnando termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Co