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Ordinanza — n. 24568/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when second-level tax assessment is settled, extinguishing the first-level dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24568/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the subject matter of the dispute extinguished because the second-level tax assessment involving the consolidating entity was settled via a simplified procedure. Finsoe s.p.a. requested the case's extinction citing this settlement, arguing it benefited the co-obligated party in the first-level dispute. The Court ruled that since the resolution of the second-level assessment also serves the first-level claim, the legal basis for the ongoing litigation ceases to exist.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 14, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When the simplified settlement of a second-level tax assessment benefits the co-obligated party in a first-level dispute, the subject matter of the first-level litigation is extinguished.

Parole chiave

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tax consolidation simplified procedure extinction of matter co-obligated party second-level assessment IRES tax tax dispute resolution reddito delle partecipazioni in diritto tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 14, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
poiché la definizione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento relativo alla consolidante giova anche in favore della coobbligata consolidata con riguardo all’avviso di primo livello oggetto del presente contenzioso, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 39470 del 13/12/2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12657/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – e contro Finsoe s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, resso lo studio dell’avv. Livia Salvini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

–controricorrente – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 588/15/14, depositata il 24/03/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Estinzione .Cons. est. G.M. Nonno RITENUTO CHE 1. con sentenza n. 588 / 15 /1 4 del 0 6 / 06 /20 1 4 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CT R ) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 32 / 15 / 1 0 della Commissione tributaria provinciale di Bologna, la quale aveva accolto il ricorso proposto da Finsoe s.p.a. (di seguito Finsoe) avverso un avviso di accertamento per IRES relat iv a all’anno d’imposta 2004; 1.1. con il menzionato avviso di accertamento, di primo livello rispetto ad altro avviso notificato alla stessa Finsoe in qualità di consolidante, oggetto di separato giudizio, venivano recuperati a tassazione alcuni dividendi ritenuti non rientranti nel consolidato fiscale, con conseguente venir meno del relativo beneficio applicato dalla società contribuente;

2. avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. Finsoe resisteva con controricorso e, quindi, depositava istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione della lite concernente il giudizio relativo all’avviso di accertamento di secondo livello, concernente la Finsoe quale consolidante;

4. con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. depositata il 26/05/2023, Finsoe chiedeva l’estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata dell’accertamento di secondo livello, per come dichiaratocon decreto di questa Corte n. 39470 del 13 / 12 /202 1 . CONSIDERATO CHE 1. con il decreto n. 39470del 13/12/2021, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 28363/2015, il Presidente della Sezione Tributaria di questa Corte, ha dichiarato estinto il processo concernente l’avviso di secondo livello;Cons. est. G.M. Nonno 2. poiché la definizione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento relativo alla consolidante giova anche in favore della coobbligata consolidata con riguardo all’avviso di primo livello oggetto del presente contenzioso, ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3. le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del co