Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24562/2023 — snciv Generato dall'IA

Customs appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove value criteria and request for fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24562/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Customs Office's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding customs duties on imported vehicles. The appellant argued that the declared transaction value was incorrect due to an exporter's declaration error, but failed to provide the specific valuation criteria required by law when doubts existed. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not cite the necessary valuation standards and sought a re-evaluation of facts, which falls within the appellate court's exclusive domain rather than the supreme court's review of legal application.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 29, 30, 31 Codice Doganale; Art. 360 c.p.c. n. 3: In customs duty cases, the taxpayer bears the burden of proving valuation criteria when authorities doubt the declared value, and appeals cannot request a re-evaluation of factual findings reserved for the court of merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
customs duties transaction value inadmissible appeal burden of proof appellate review restituzioni all'esportazione regime doganale d'esportazione frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29, 30, 31 Codice Doganale
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2697 e 2729 cod. civ.
Art. 115 e 116 cod. proc. civ.
Art. 7 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
e dell’art. 7 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31464
29, 30 e 31 del codice doganale, rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente (Cass., Sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31464: CGUE, 9 giugno 2022, C- 187/21, punto 35), indicazioni del tutto omesse nel ricorso.
CGUE, 9 giugno 2022, C-187/21
Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340
Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340;
Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640
Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155
640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315
24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22188/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 972108900584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamxente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro BERNARDI CRISTIANO(C.F. BRNCST69L04D929C ) , rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO MARCHESINI (C.F. MRCSFN66P21I223B) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC stefano.marchesini@ordineavvocatireggioemilia.it Oggetto: tributi – dogane - valore di transazione N.22188/22 R.G.

Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Liguria, n. 347/01/22 depositata in data 21 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. Il contribuente BERNARDI CRISTIANO ha impugnato un avviso di rettifica, emesso a seguito di controllo a posteriori,relativo a quattro bollette di importazione doganale degli anni 2013 e 2014 avente ad oggetto autovetture usate di provenienza statunitense, con cui veniva accertato un maggior valore di transazione e applicati maggiori dazi; con un separato atto venivano irrogate sanzioni, anch’esso oggetto di impugnazione da parte del contribuente.

Il ricorrente ha dedotto che il maggior valore imputato dall’Ufficio sarebbe dovuto a una erronea dichiarazione resa dallo spedizioniere doganale statunitense , che avrebbe proceduto – come risulta dalla sentenza impugnata – alla «rettifica in diminuzione dei valori errati dichiarati all’esportazione».

2. La CTP di La Spezia ha accolto i ricorsi.

3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 21 marzo 2021, ha rigettato gli appelli riuniti dell’Ufficio, ritenendo infondata la pretesa di revisione del valore di transazione delle merci importate.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; il contribuente si è costituito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 7 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Osserva parte ricorrente come il valore di transazione è stato accertato in base a registri del Paese di esportazione. Deduce parte ricorrente come il valore di N.22188/22 R.G.

Est. F. D’Aquino transazione fosse superiore a quello dichiarato dal contribuente, benché corrispondesse a quello dichiarato dallo spedizioniere doganale. Osserva, in proposito parte ricorrente come le dichiarazioni dello spedizioniere possono assumere il ruolo di meri indizi e come parte contribuente non abbia addotto alcuna idonea prova contraria. Censura, inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il contribuente abbia prodotto idonea documentazione contrattuale, osservando che tale documentazione non fosse idonea ad assolvere la prova contraria.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di dazi doganali, dovendosi avere riguardo quanto all'obbligazione doganale al valore in dogana (che, di norma, coincide con il valore della transazione, ossia con il prezzo effettivamente pagato), il ricorrente ha l’onere - come chiarito dalla giurisprudenza dell’Unione Europea– di indicare, laddove le autorità doganali nutrano fondati dubbi sul fatto che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato, i criteri di determinazione del valore in dogana in base agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale, rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente (Cass., Sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31464: CGUE, 9 giugno 2022, C- 187/21, punto 35), indicazioni del tutto omesse nel ricorso.

3. Il ricorso è, ulteriormente, inammissibile - condividendosi sul punto quanto deduce il controricorrente – in quanto il ricorrente mira a una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa, la quale rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto –sia pure con motivazione ellittica ma evincibilealla luce de lla parte narrativa - che l’asserito maggior valore di transazione fosse ascrivibile a una erronea dichiarazione dello spedizioniere doganale, dichiarazione che sarebbe stata oggetto di «rettifica in diminuzione dei valori errati dichiarati all’esportazione»; inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto N.22188/22 R.G.

Est. F. D’Aquino fondata la difesa del contribuente anche in considerazione della documentazione prodotta in atti e, in particolare, « dei contratti di compravendita e delle ricevute di bonifici di pagamento». L’Ufficio mira, pertanto, a una revisione della valutazione delle prove operata dal giudice di appello, non consentita nel giudizio di legittimità. Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340;

Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La C orte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre 1