Italian tax court dismisses appeal when taxpayer settles debt via simplified payment plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer had settled the entire tax debt through a simplified payment plan. The appellant argued the regional commission violated tax principles regarding capital gains, but the opposing party contended the dispute was resolved by the taxpayer's voluntary payment. Consequently, the court ruled that since the tax claim was fully satisfied, the litigation matter ceased to exist and the judgment was extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 6 D.L. n. 193/2016: When a taxpayer settles the entire tax debt through a simplified payment plan, the litigation matter ceases to exist and the judgment is extinguished, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24515/2016 R.G. proposto da: PERNI Paola , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA GIULIO VENTICINQUE N.23, presso lo studio dell’avvocato TELARICO MIRA (TLRMRI71R59H501D) che larappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 4857/2015depositata il 17/09/2015 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Fatti di causa La Commissione Provinciale di Rieti, con sentenza n. 139/10/2003 accoglieva parzialmente il ricorso di PERNI Paola avverso l'avviso di accertamento n. 880010100160/2008, per l'anno di imposta 2004, avente ad oggetto il recupero a tassazione della plusvalenza, non dichiarata, di cessione di azienda (in relazione ad attività di impresa farmaceutica) per un importo complessivo di euro 458.807,00. In particolare, la CTP: - riduceva il recupero ad euro 203.647,00 , alla stregua di un procedimento valutativo secondo il quale dal valore accertato dovevano essere detratti il costo di acquisto dell’azienda, ammontante ad euro 155.160,00, ed oneri accessori, determinati forfetariamente in euro 100.000,00; - riteneva, inoltre, assoggettabile a tassazione separata l'importo della plusvalenza, nonostante che tale richiesta non fosse stata avanzata in fase di dichiarazione.
L'Agenzia delle entrate proponeva appello. Con sentenza n. 4857/10/2015, depositata il 17/09/2015, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con un motivo. Resisteva l’Agenzia. Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Tommaso Basile, consta aver depositato, addì 23 marzo 2023, requisitoria scritta mediante la quale conclude per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: i llegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. per violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché dell'art. 58, comma 1, del D.P.R. n 917 del 22 dicembre 1986 in relazione al principio di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.
A fronte di quanto precede, la contribuente ha depositato istanza addì 27 luglio 2021 di cessazione della materia del contendere, rappresentando quanto segue: - nelle more del giudizio ha aderito alla definizione agevolata dei ruoli, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1 dicembre 2016, presentando a tal fine due apposite dichiarazioni di adesione; - ha ricevuto la comunicazione delle somme dovute ed ha provveduto a versare tutte le rate dei piani; - in tal guisa ha definito l’intera pretesa impositiva riguardante il presente giudizio, recata nei corrispondenti titoli (cartella di pagamento n. 09620090006912617; cartella di pagamento n. 09609620100019733656000 e cartella di pagamento n. 0962015001006995400).
All’atto sono allegati i documenti rilevanti. Giusta l’evocata e documentata definizione dell’intera pretesa impositiva, non avendo l’Agenzia delle entrate, nonostante il tempo trascorso, opposto alcunché alla superiore istanza, deve , come richiesto, dichiararsi cessata la materia del contendere e per l’effetto estinto il giudizio, con compensazione tra le parti delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e per l’effetto estinto il giudizio.