Cassation court dismisses appeal against tax suspension, ruling group solidarity does not apply to direct taxes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to suspend VAT refunds due to pending litigation. The court held that while group liquidation allows consolidated VAT accounting, the specific suspension mechanism relies on civil solidarity which does not automatically extend to direct taxes. Consequently, the administrative act was deemed legally sound, and the taxpayer must pay the suspended amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 3 DPR 633/1972; Art. 23 D.Lgs 472/1997; Art. 6 DM 13.12.1979: The suspension of VAT refunds based on pending litigation against controlled companies does not apply when the controlling company seeks refunds for direct taxes, as group participation does not create automatic tax solidarity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29212/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Barry Callebaut Belgium N.V., rappresentat a e difes a da gli avvocati Carlo Romano e Flaminia Ferrucci, con domicilio eletto in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 29, presso PwC TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, giusta procura speciale allegata al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 2475/01/2019, depositata l’11.06.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. Oggetto: Tributi–IVA - Rimborso Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE - La CTP di Milano accoglieva i l ricors o propost o da l la società Barry Callebaut Belgium N.V., contro il provvedimento di sospensione del rimborso IVA per l’anno 2013, per l’importo di € 544.315,00; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, osservando, per quanto ancora qui rileva, che : - la contribuente, in qualità di capogruppo estera delle controllate italiane Barry Callebaut Italia s.p.a., Barry Callebaut Manifacturing Italia s.p.a. e Dolphin s.r.l., aveva optato, per l’anno di imposta 2013, per la liquidazione IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e del d.m. 13.12.1979, presentando, con la dichiarazione IVA 2014, una richiesta di rimborso per l’importo di € 1.244.315,00, accolta con la procedura semplificata limitatamente alla somma di € 700.000,00; -il restante importo, pari ad € 544.315,00, veniva sospeso, in quanto era emersa la pendenza di contenziosi tributari a carico delle controllate; - in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 si era formato il giudicato interno, in quanto le censure mosse nell’atto di appello riguardavano solo la questione sulla inapplicabilità dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla ritenuta insussistenza di un rapporto di coobbligazione tra la società capogruppo e le controllate con riferimento al contenzioso tributario a carico di queste ultime; - il provvedimento di sospensione impugn ato era illegittimo, in quanto recava presupposti normativi errati, avendo l’Ufficio espressamente richiamato l’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e non l’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997; - in ogni caso era pacifica l’insussistenza di pendenze a car ico della società richiedente il rimborso , in quanto gli avvisi di accertamento (che riguardavano peraltro solo imposte dirette) erano stati emessi nei confronti delle controllate italiane, sicchèera inapplicabile l’art. 6 del d.m. del 13.12.1979, dal quale l’Ufficio faceva discendere una solidarietà tributaria tra la società capogruppo e le società controllate; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -la società resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , la ricorrente de duce l a violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto l’appello dell’Ufficio era diretto a ribadire la legittimità del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, non essendosi formato il giudicato sulla legittimità del provvedimento di fermo impugnato; -il motivo è infondato; - la CTR ha correttamente affermato la sussistenza del giudicato interno in relazione alla mancanza dei presupposti previsti dall’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, posto che su questo punto, come conferma anche la censura, tutta incentrata sulla diversa disposizione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, nulla aveva eccepito l’Ufficio appellante; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241 del1990, 7 della l. n. 212 del 2000, 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il provvedimento impugnato fosse illegittimo per il mancato richiamo delle norme che disciplinano il fermo amministrativo, applicabile anche in materia di rimborsi IVA, sebbene nella motivazione fosse indicato il presupposto di fatto previsto dalle predette disposizioni; -con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che le pendenze tributarie a carico delle società controllate non influissero sull’istanza di rimborso presentata dalla società controllante, benchè le società controllate fossero coobbligate in solido con la controllante ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, alla luce del controllo totale esercitato dalla contribuente capogruppo; - anche i predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente, sono infondati; - il provvedimento di sospensione , riportato nel ricorso per ragioni di autosufficienza,richiama solo l’ a rt. 38 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972 , la cui applicazione è stata definitivamente esclusa dai giudici di merito; - nell a parte relativa ai presupposti di fatto, tuttavia, vengono menzionati alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società controllate, senza alcuna motivazione sulla ragione per la quale la società destinataria del provvedimento dovrebbe rispondere delle relative pretese; - la contribuente, come si è già detto, aveva optato per l’anno d’imposta 2013, in qualità di capogruppo estera delle controllate italiane Barry Callebaut Italia s.p.a., Barry Callebaut Manifacturing Italia s.p.a. e Dolphin s.r.l., per il regime di liquidazione IVA di gruppo; - l’ IVA di gruppo costituisce un regime opzionale, disciplinato dall’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972,nel testo vigente ratione temporis, nonché dal d.m. 13.12.1979, che consente alla società controllante di effettuare i versamenti periodici (mensili e trimestrali) e il conguaglio annuale, sulla base della somma algebrica delle posizioni di debito o di eccedenza IVA di tutte le società controllate, previa cessione delle stesse posizioni al gruppo; nella sostanza, dunque, la liquidazione della posizione IVA del gruppo viene accentrata in capo alla società controllante, che può così esporre il saldo netto (attivo o passivo) unitariamente considerato, derivante dalle relative compensazioni; in tali ipotesi, le società controllate mantengono, dunque , intatta la propria soggettività IVA, essendo anche tenute ad effettuare gli ordinari adempimenti formali, a partire dall’obbligo della dichiarazione annuale, e restano soggetti passivi d’imposta (Cass. n. 23424/2020); - l’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, evocato dall’Amministrazione solo nel giudizio di primo grado, prevede al comma 1che: "Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorchè non definitivo.
La sospensione opera nei limiti della somma risultantedall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo"; - la predetta disposizione subordina, quindi, possibilità di sospendere il pagamento di un credito d’imposta nei confronti di un soggetto diverso da quello che ha ricevuto la notifica di un atto impositivo o sanzionatorio all’esistenza di un vincolo di solidarietà tra il creditore e il soggetto obbligato;- in ambito tributario , come è noto, l’obbligazione solidale sussiste solo nei casi espressamente indicati dalla legge e il rapporto partecipativo di tipo civilistico, disciplinato dall’art. 2359 cod. civ., non implica automaticamente anche una responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie tra le società partecipanti al gruppo; - nel caso in esame n on può certamente invocarsi la disposizione di cui all’art. 6, comma 2, del d.m. 13.12.1979 (riguardante “Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate”), secondo la quale “le società controllate rispondono in solido con l’ente o società controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o società controllante”; -la predetta disposizione , infatti, riguarda solo l’ambito dell’IVA e non anche quello delle imposte dirette, oggetto degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società controllate facenti parte del sistema IVA di gruppo in cui era controllante l’odierna ricorrente; - i n conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie ne