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Ordinanza — n. 24531/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund appeal due to lack of standing after consortium dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24531/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Commission's decision rejecting the Consortium's VAT refund claim because the Consortium had been dissolved before the first-instance lawsuit began. The Court held that the dissolution extinguished the Consortium's capacity to sue and deprived the former liquidator of standing to represent it. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to a fundamental defect in the original proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2495 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The dissolution of a legal entity prior to the initiation of tax litigation extinguishes its capacity to sue and deprives the former liquidator of standing, rendering the appeal inadmissible without remittal.

Parole chiave

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lack of standing dissolution of consortium tax refund claim improponibile ricorso former liquidator rimborso dell'IVA rimborso dei contributi agli stranieri rimborso delle spese di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 c.c.
6 del 2003, che ha modificato l’art. 2495, comma 2, cod.
Art. 2612 c.c.
Art. 81 c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
24853; Cass.19/12/2016, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546 del 1992, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n.
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
2444/17); - trattandosi di diniego di rimborso di un credito d’imposta, n on è applicabile la disposizione prevista dall’art. 28, comma 4, del d.lgs.
art. 81 cod. proc. civ
art. 382 c.p
art. 2495 c.c
6 del 2003, che ha modificato l’art. 2495, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/06/2011, n. 5637
Cass. 23/03/2016, n. 5736
5637; Cass. 23/03/2016, n. 5736); -l’efficacia costitutiva della cancellazione si estende anche ai consorzi con attività esterna (Cass.
Cass. n. 19347 del 18/09/2007
Cass. n. 5736/16
Cass. n. 20252/15
Cass. n. 21188/14
Cass. n. 19142/16
21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. n. 19142/16;
Cass. n. 2444/17
Cass. n. 2444/17); - trattandosi di diniego di rimborso di un credito d’imposta, n on è applicabile la disposizione prevista dall’art.
Cass. n. 36892 del 16/12/2022
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24934/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Consorzio del Comprensorio Monte Tezio Acuto Malbe, in persona dell’ex liquidatore e socio Temperini Fabrizio, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Conversano, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell’avvocato Paolo Longo, giusta procura speciale in calce al controricorso;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbrian. 75 / 02 / 20 1 9 , depositata il 2 . 05 .201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi–Diniego di rimborso credito IVA - La CTP di Perugia accoglieva i l ricors o propost o da l Consorzio del Comprensorio Monte Tezio Acuto Malbe contro il diniego di rimborso di un credito IVA, relativo all’anno 2014; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che: - l’Ufficio aveva negato il rimborso dell’IVA sul presupposto che il Consorzio, costituito nell’ambito di un progetto regionale volto allo sviluppo e alla promozione turistica di alcuni territori umbri, non esercitasse attività commerciale , avendo peraltro cessato la propria attività nel 2015, senza avere mai posto in essere operazioni attive, riguardando l’IVA chiesta a rimborso alcune fatture pagate a consulenti che avevano redatto il progetto; - poiché l’IVA è riferibile ad operazioni sicuramente riconducibili all’attività preparatoria posta in essere dal Consorzio nell’anno 2009 per lo svolgimento della propria attività, il diniego opposto dall’Ufficio era illegittimo, non rilevando il fatto che l’attività d’impresa fosse successivamente cessata senza il compimento di operazioni attive, in quanto i consorziati non avevano più fatto investimenti e non erano stati inseriti nella graduatoria per l’assegnazione del contributo regionale; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -il Consorzio resisteva con controricorso , illustrato da memoria .

CONSIDERATO CHE -C on il primo motiv o , la ricorrente de duce l’ improponibilità originaria della domanda di rimborso, ai sensi degli artt. 2495 e 2612 cod. civ., 81 e 382, comma 3, cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4 , co d. proc. civ., in quanto il ricorso introduttivo, notificato dopo il 10.02.2017, è stato proposto dopo l’estinzione del Consorzio, avvenuta con la sua cancellazione dal registro delle imprese in data 25.02.2016, per cui sia il Consorzio che il liquidatore che ha agito in giudizio in nome e per conto del predetto ente, erano privi della necessaria legitimatio ad causamrispetto al credito di imposta azionato; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 19, 30, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, 168 della direttiva 112/2006/CE, 2697, comma 1, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR verificato se vi fosse una effettiva connessione tra le attività preparatorie e la progettata attività d’impresa, alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza, non avendo la contribuente assolto l’onere, sulla stessa gravante, di dimostrare la sussistenza di elementi dai quali potesse desumersi detta connessione; -il primo motivo è fondato; - poiché la " legitimatio ad causam " si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", occorre verificare, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass.n. 29505 del 24/12/2020); - nel caso in esame è pacifi co, perché ammesso anche dal controricorrente, che il Consorzio è stato cancellato dal registro delle imprese in data 25.02.2016 (p. 10 del controricorso);- il ricorso introduttivo è stato notificato dopo la cancellazione, come si evince dalla data riportata sullo stesso ( 17.02.2017), tenuto conto che anche la notificazione del provvedimento di diniego (14.12.2016) era successiva alla cancellazione; - a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, che ha modificato l’art. 2495, comma 2, cod. civ., la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediataestinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo; -questa Corte ha più volte precisato che la cancellazione della soc ietà dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica la sua estinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio (Cass.

Sez. U. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 9/10/2018, n. 24853; Cass.19/12/2016, n. 26196); - la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione prima della notifica dell'avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determinano, pertanto, il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante (Cass. 11/06/2011, n. 5637; Cass. 23/03/2016, n. 5736); -l’efficacia costitutiva della cancellazione si estende anche ai consorzi con attività esterna (Cass. n. 19347del 18/09/2007); - deve darsi seguito, dunque, al consolidato orientamento di questa Corte, per cui "in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito", trattandosi di impugnazione "improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio” (Cass. n. 5736/16, n. 20252/15, n. 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. n. 19142/16;

Cass. n. 2444/17); - trattandosi di diniego di rimborso di un credito d’imposta, n on è applicabile la disposizione prevista dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, secondo la quale “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”; - detta disposizione riguarda il differimento q uinquennale degli effetti dell'estinzionedella società , derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, cod. civ., che opera soltanto a favore dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, posto che, dal chiaro tenore letterale della norma, è diretta a garantire, per il periodo previsto, esclusivamente l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi (Cass. n. 36892 del 16/12/2022), posto che il citato art. 28, comma 4, nulla dispone circa la possibilità per l’ente estinto di promuovere eventuali azioni di rimborso; -in via preliminare, pertanto, deve essere dichiarata l'improponibilità del ricorso di primo grado, per difetto di legittimazione attiva del Temperini che lo ha proposto in qualità di liquidatore, quando il Consorzio era già estinto per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese; - in conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché il ricorso introduttivo non poteva essere proposto sin dal primo grado di giudizio; - le spese dell’intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, avendo l’Agenzia delle Entrate sollecitato il rilievo d’ufficio della improponibilità del ricorso di primo grado solo in questa sede.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinv