Italian Court dismisses customs appeal after client withdraws case, allowing agency to settle costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe client withdrew their appeal against the customs agency, leading the court to declare the proceedings extinguished. The client argued that a criminal offense was discovered within the three-year limitation period, justifying the agency's action. The court accepted the withdrawal and ordered the agency to cover all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 64 d.lgs. n. 546/1992: When a party withdraws their appeal, the proceedings are extinguished and the opposing party may claim full compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14424/2018 R.G. proposto da : CAD SERNAV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO BELLINI, 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA (TRRNNL64D44H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO FILIPPO ALESSANDRO (BRNFPP67M07D969M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
GENOVA n. 1534/2017 depositata il07/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Dogane di La Spezia chiedeva alla ricorrente una somma a titolo di maggior dazio, assumendo una sottofatturazione nelle importazioni di calzature dalla Cina. La CTP di La Spezia annullava l’avviso di accertamento. La CTR della Liguria riformava la decisione di primo grado. Una successiva del giudice regionale ha respinto il ricorso per revocazione di CAD Sernav s.r.l.
Avverso detta pronuncia quest’ultima ha indirizza to il proprio ricorso per cassazione, incentrandolo su un solo motivo. Ha resistito con controricorso l’Agenzia. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e dell’art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente mancato di qualificare come “errore di fatto” suscettibile di comportare revocazione della segnalata sentenza, id est la ritenuta esistenza di una notizia di reato iscritta entro tre anni dalle operazioni e dunque idonea a rendere legittimo il superamento del termine triennale di accertamento doganale.
Con nota del 20 aprile 2023, la contribuente ha rinunciato al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con atto del 23 maggio 2023 l’Agenzia ha dichiarato di accettare la rinuncia, insistendo per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa interamente