Tax refund claim dismissed; court rejects office-raised prescription and procedural defects regarding VAT credit evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that granted a VAT refund to a bankrupt debtor. The agency argued the commission failed to verify the existence of the credit and that the right had expired due to prescription. The court held that the commission correctly relied on the agency's own admission that the full credit existed, and that prescription of the refund right is not subject to office-raised review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2946 c.c.; Art. 57 d.lgs. n. 546/1992: The right to a VAT refund is part of the taxpayer's free disposal and cannot be raised by the court ex officio or for the first time on appeal if the refund request was timely filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 6322 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Statocon domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro FALLIMENTODI SILVANA D’ALESSANDRO, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Giuseppe Antonuccio ( con indirizzo PEC: giuseppeantonuccio@pec.it) con domicilio eletto in Roma presso l’avv.
PietroDavide Sarti nel suo studio in via G. Paisiello n. 15 ( con indirizzo PEC:pietrodavidesarti@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente – Oggetto: prescrizione creditoiva – rilievo d’ufficio–non sussiste Cons.Est. Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Sicilia sez.staccata di Siracusa n. 6134 / 04 / 21 depositata in data 25 / 06 /20 21 , nonnotificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/07/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: -il fallimento di Silvana D'Alessandro impugnava il diniego di rimborso ivarelativa all'anno d'imposta 1995 ; -la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso ; l' U fficio proponeva appell o ; - con la pronuncia oggetto del presente giudizio la CTR d ella Sicilia ha rigettato l' impugnazione qualificando come mero errore materiale l'indicazione degli anni d'imposta 2000 e 2001 ( invero risalendo al credito al 1994 ) e r itenendo quindi poi che il ricon oscimento dell'eccedenza iva presupponga necessariamente anche quella dell'intero, trattandosi di an nualità non più accertabile da parte dell'Ufficio; infine ha ritenuto irrilevante la mancata presentazione da partedel curatore della dichiarazione di cess azione dell'attività ; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a un solo motivo di ricorso ; resiste con controricorso la procedura fallimentare;
Consideratoche: - la complessa censura dedotta dall'Amministrazione finanziaria si incentra, oltre che sulla nullità della sentenza per violazione degli art.112 c.p.c. , per avere la CTR mancato di pronunciare su una contestazione decisiva per l'esito della controversia, consistente nel difettodi prov a da parte della contribuente dell'esistenza del credito iva, provadella quale ella era onerata e che non poteva limitarsi alla mera indicazionedel credito in dichiarazione ma che doveva vincersi all'esito dell'esame della documento della documentazione contabile comprovante l'esistenza di tale credito (fatture, registri contabili, e quant'altro), in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. ; anche sulla violazionedell’art. 35 c. 4 del d.P.R. n. 63 3 del 1972 ed infine perché il dirittodella contribuente s i era prescritto;
Cons.Est. Roberto Succio - 3 -l’articolato motivo è in fondato; - invero, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come la CTR abbia ritenuto che “il riconoscimento dell'eccedenza presuppone necessariamenteanche quello dell'intero”, con ciò fondando la spett anza delrimborso iva sulla mera indicazione nella dichiarazione dell'importo acredito; -pertanto, la CTR ha in realtà pronunciato osservando che la fondatezza del credito era stata riconosciuta dalla stessa Agenzia (ritenendo che ilriconoscimento dell’eccedenza presuppone necessariamente anche quellodell’intero ); - i l motivo contiene poi un ulteriore profilo di doglianza con il quale si censura la pronuncia impugnata p er non avere dichiarato estinto per prescrizione il diritto al rimborso in forza dell'applicazione del termine decennaledi cui all'art. 2946 c.c. -sotto ridetto profilo , il motivo in oggetto è parimenti infondato; -invero, come correttamente eccepito in controricorso, va applicata alla fattispeciela giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 24478 del 05/10/2018) il diritto al creditoIVA rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentatatempestivamente l'istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso,derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favoredell'Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d'ufficio, né, di conseguenza, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ovveroin appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del1992; -infine, con riguardo alla dedotta violazione de ll’art. 35, comma 4, d.p.r. n. 633 cit., deve essere cond i visa la giurisprudenza secondo cui la mancanza di dichiarazione di cessazione dell’attività non impedisce il rimborso,quando, come nella fattispecie, il curatore abbia provveduto a far la dichiaraz ione ex art. 74 bis stesso d.p.r. (v.
Cass. sez. trib. 36385/22). Cons.Est. Roberto Succio - 4 - conclusivamente ; il ricorso è rigettato , le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate come in dispositivo ; la soccombenza erariale,non consente l’applicazione del doppio contributo. p.q.m. ri