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Ordinanza — n. 24445/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for failure to transcribe notification records and contesting factual delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24445/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Claudio Bolotti's appeal against a tax payment order, ruling the request inadmissible. Bolotti argued the tax notice was improperly served and lacked proof of delivery, while the tax authority maintained the notice was validly delivered to the building porter. The court rejected the appeal because the appellant failed to fully transcribe the notification records required for cassation review and attempted to challenge a factual finding of delivery with a legal argument.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 26, 60 D.P.R. 600/1973; Art. 115, 139 c.p.c.: In tax cassation appeals contesting notification, full transcription of notification records is mandatory to verify procedural errors without external access, and factual findings on delivery cannot be challenged under the violation of law ground.

Parole chiave

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tax notification procedure cassation admissibility transcription of records factual findings review delivery to porter payment order appeal procedural specificity notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 26, Art. 60, first paragraph, letter b-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 115, Art. 139 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quaterdecies, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038
Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185
31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185;
Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424
Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424).
Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012
Cass., Sez. U., n. 10012/21
Cass., Sez. V, 5 gennaio 2022, n. 201
10012/21, cit.;Cass., Sez. V, 5 gennaio 2022, n. 201; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 2401
201; Cass., Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 2401).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13997/2022R.G. proposto da: BOLOTTI CLAUDIO (C.F. BLTCLD61R12H501G), rappresentato e di- feso dall’Avv. RICCARDO CONTARDI (C.F. CNTRCR63M08H501Q) e dall’Avv. FRANCO MURATORI (C.F. MRTFNC66P18H501K) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, con studio in Roma, Via Gino Fu- naioli,54/56, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – notificazione N.13997/22 R.G.

Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5358/06/21, depositata in data 23 novembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. Il contribuente BOLOTTI CLAUDIO ha impugnatouna intimazione di pagamentorelativa a una cartella avente ad oggetto IVA del periodo di imposta 2006, deducendo omessa notifica della relativa cartella, ec- cependo la prescrizione del credito, lamentando l’omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessie deducendo violazione dell’obbligo di motivazione.

2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.

3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 23 novembre 2021, ha parzialmente accolto l’appello quanto alla condanna alle spese, riget- tandolo nel resto. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di appello ha ritenuto correttamente notificata la cartella di pagamento a mezzo messo notificatore, di cui è stata data notizia al destinatario mediante invio di lettera raccomandata, ritenendo irrilevante la produzione dell’avviso di ricevimento del destinatario.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un solo motivoe ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 26 e 60, primo comma, lett. b-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 115, 139 cod. proc. civ., nella parte in cui la N.13997/22 R.G. Est. F. D’Aquino sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificata la cartella di pagamento prodromica all’atto di intimazione impugnato. Osserva parte ricorrente che non vi sarebbe prova dell’invio e della ricezione dell’atto da parte del destinatario. Deduce il ricorrente che non vi sa- rebbe prova di quale sarebbe l’indirizzo di spedizione della cartella, né del rispetto delle prescrizioni normative relative alla notificazione, an- che in considerazione dell’illeggibilità della sottoscrizione da parte del consegnatario.

2. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili. Il ricorrente non trascrive compiutamente le relate di notifica di cui fa menzione(anche in memoria il ricorrente si richiama genericamente alla documenta- zione depositata), per cui la mancata trascrizione degli atti processuali sui quali si è formato l’accertamento del giudice di appello (le relate di notifica) non consente di verificare in quali termini l’informazione pro- batoria dedotta dal ricorrente sarebbe determinante,ai fini dell’accer- tamento dell’erroneità del procedimento notificatorio.

Va, quindi, riba- dito il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di con- sentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola let- tura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185;

Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424).

3. In secondo luogo, il ricorso si rivela inammissibile in quanto mira a contrastare un accertamento in fatto (l’avvenuto invio e l’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario), accertamento in fatto non contrastabile con il vizio di violazione di legge.

4. il ricorso è anche infondato nel meritonella parte in cui richiede l’invio di una seconda raccomandata informativa, posto che tale N.13997/22 R.G. Est. F. D’Aquino adempimento presuppone che l’atto non venga consegnato al destina- tario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo(Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012), laddove nel merito è stato accertato che l’atto è stato ricevuto dal portiere; nel qual caso è sufficiente l’invio di una raccomandata «semplice» che dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), stante la ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. U., n. 10012/21, cit.;Cass., Sez. V, 5 gennaio 2022, n. 201; Cass., Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 2401).

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del con- tributo unificato. P. Q. M. La Corte r igetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente che liquida in comples- sivi € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst