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Ordinanza — n. 24440/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling on litigation costs due to external res judicata effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24440/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by BIEFFE S.r.l. against the Lazio Regional Tax Court's decision to offset litigation costs. The company argued that costs should not be punitive but based on merit, citing an external res judicata that precluded a different outcome. The court held that the external legal effect of a prior judgment constitutes 'grave and exceptional reasons' under civil procedure law, justifying the cost offset despite the lack of merit-based loss.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 92, para. 2 of the Code of Civil Procedure: The formation of an external res judicata precluding a different solution constitutes 'grave and exceptional reasons' justifying the offset of litigation costs between parties, even if the current dispute's merit was not the sole cause of the outcome.

Parole chiave

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external res judicata litigation costs offset grave exceptional reasons causal principle costs tax court appeal Cassation dismissal preclusive effect iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 15, paras. 1 and 2 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
Art. 92, para. 2 of the Code of Civil Procedure
Art. 13, para. 1-quaterd of D.P.R. 30 May 2002, no. 115
La Corte rigetta il ricorso ; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterd.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 22 March 2021, no. 7963
Cass., Sez. Lav., 31 May 2019, no. 14883
Cass., Sez. Lav., 26 June 2018, no. 16847
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15082/2022R.G. proposto da: BIEFFE S.r.l. (C.F. 09058591001 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. RICCARDO CONTARDI (C.F. CNTRCR63M08H501Q) e dall’Avv. FRANCO MURATORI (C.F. MRTFNC66P18H501K) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, con studio in Roma, Via Gino Funaioli, 54/56, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC e –ricorrente – contro Oggetto: tributi– N.15082/22 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 5536/03/21, depositata in data 2 dicembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente BIEFFE S.r.l. ha impugnatoun avviso di iscrizione ipotecaria, il cui ricorso è stato accolto dalla CTPdi Roma con compensazione delle spese.

2. La CTR del Lazio, con sentenza in data 2 dicembre 2021 , ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo ricorrere le gravi ed eccezionali ragioni per effetto dell’accoglimento della decisione sulla base della formazione di un giudicato esterno in base alla sentenza della CTP di Roma n. 6619/13/19, che aveva annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria.

3. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un solo motivo e ulteriormente illustrato da memoria ; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 15, commi 1 e 2 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 111 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistere le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali. Osserva parte ricorrente.

Osserva parte ricorrente come la condanna alle spese non abbia natura sanzionatoria, ma sia ispirata al principio di causalità, per cui la parte soccombente sul merito deve soccombere anche sulle spese N.15082/22 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Il ricorso è infondato, posto che l’esitodel giudizio, in dipendenza di sopravvenute ragioni estranee all'odierna controversia, quali la formazione di un giudicato esterno preclusivo di una diversa soluzione, integra le «gravi ed eccezionali ragioni» giustificanti, a norma dell'art.92, secondo comma cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio (Cass., Sez.

V, 22 marzo 2021, n. 7963; Cass., Sez. Lav., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., Sez. Lav., 26 giugno 2018, n. 16847).

3. Proprio il principio di causalità, secondo cui la condanna alle spese consegue alla soccombenza sul merito della controversia dedotta davanti al giudice, comporta che l’esito della lite non derivi dal merito della controversia, ma dall’incidenza di un fatto esterno (la formazione di un giudicato esterno invocato e applicato nel giudizio in oggetto), che non può comportare la responsabilità del soccombente per le spese processuali. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, oltre al raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese in assenza di costituzione della parte intimata. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso ; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso arti