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Ordinanza — n. 24437/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax notice rejection due to insufficient specificity in taxpayer's objection to document copies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24437/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of the taxpayer's incident appeal. The taxpayer had objected to the tax notices by claiming the submitted copies did not match the originals, but the objection was deemed too generic. The court ruled that the lower court erred by automatically rejecting the evidence without evaluating the specific discrepancies or considering presumptive evidence, thus violating procedural requirements for specific objections.

Regesto Legislator

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Art. 2719 c.c.; Art. 26 D.P.R. n. 602/1973; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: When a taxpayer contests the conformity of tax notice copies, the appellate court must evaluate specific alleged discrepancies rather than automatically excluding probative value due to lack of formal certification.

Parole chiave

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tax notice notification specific objection requirement probative value of copies appellate court error procedural fairness opposizione al precetto esecutivo contenzioso tributario detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 2719 c.c.
Art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
602 del 1973 in relazione all’art. 360c.
art. 2719 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3561 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ); –ricorrente – Contro TEDESCOCLAUDIO - intimato – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Puglia n.2063/04/21 depositata in data 2 8 / 0 6 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/07/2023dal C onsigliere Roberto Succio ;

Rilevatoche: Oggetto: notifica cartella– disconoscimento- prova Cons.Est. Roberto Succio - 2 - Tedesco Claudio impugnava l'iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio derivante dalla notifica di sei cartelle di pagamento per diversitributi; il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; - appellava il concessionario per la riscossione; il contribuente proponevaappello incidentale; - con la pronuncia gravata la CTR della Puglia ha rigettato l'appello dal riscossore dichiarando inammissibile l'appello incidentale del contribuente; - ricorre a questa Corte Agenzia entrate - riscossione con un solo motivodi ricorso; il contribuente è rimasto intimato;

Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione degli artt.2719 c.c. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente il giudice dell'appello tenutapriva di ogni valore probatorio la documentazione prodotta in copia dall'ente di esazione consistente nelle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate a fronte di un disconoscimento, preventivo e generico, cooperato dal contribuente; - il motivo è fondato; - come si desume dal tenore letterale del disconoscimento di cui si èdetto, debitamente trascritto a pag. 4 del ricorso per c assazione, esso è consistito meramente nel contestare “l'assenza di conformitàdella copia di ciascuna cartella rispetto all'originale e l'integrità del contenuto della medesima con conseguente minorazionedel diritto di difesa”; - è evidente come tale disconoscimento non sia adeguatamente specifico,come richiede la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020) in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformit à Cons.Est. Roberto Succio - 3 delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esis tenza di una rituale certificazione di conformitàagli originali, non p uò limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformitàcontestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresiquelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione,della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatichedegli originali in suo possesso; - ciò in quanto ( in termini si veda Cass.

Sez.6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017) laddove l'agente dellariscossione produca in giudizio copia fotostatica del la relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, c he escluda, in concreto, l'esistenza d i una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione dellariscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare lespecifiche difformità contestate alla luc e degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agentedella riscossione, della conformità delle copie prodotte alleriproduzioni informatiche degl i originali in suo possesso; - pertanto, nel ritenere adeguatamente specifico il disconoscimento operato, che invece si era limitato a denunciare l'assenza di conformitàdelle cartelle prodotte rispetto all'originale e l'integrità del contenuto della medesim a, senza fornire elementi neppure presuntiviatti a corroborare la mera asserzione così proposta (nel concreto segnalando mere difformità formali dal modello legale dellacartella), la CTR ha commesso errore di diritto;

Cons.Est. Roberto Succio - 4 - per queste ragioni il ricorso va con seguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esamenel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatri