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Ordinanza — n. 24435/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to completion of simplified tax payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24435/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer companies completed the simplified payment procedure under Law 197/2022. The taxpayer submitted a request for simplified definition and paid the outstanding amounts, prompting a request to terminate the ongoing trial. The court ruled that the procedural requirements for extinguishing the case were met, leaving no further action for the tax agency.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 195, della L. 197/2022; Art. 1, comma 198, della L. 197/2022: When taxpayers complete the simplified payment procedure by depositing the payment request and funds, the ongoing litigation is extinguished by order without further disposition on costs.

Parole chiave

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simplified tax procedure tax litigation extinction Law 197/2022 simplified definition tax payment procedure tax court extinguishment incorporated company tax rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 195, della L. 197/2022
secondo quanto si evince dalla documentazione in atti in data 04/05/2023, le società contribuenti hanno trasmesso la domanda di accesso alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, della L.
Art. 1, comma 194, della L. 197/2022
ai fini del perfezionamento della procedura le contribuenti hanno optato per il pagamento in unica soluzione degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 1, comma 194, della L. 197/2022, avvenuto in data 03/05/2023 e ai sensi dell’art.
Art. 1, comma 197, della L. 197/2022
secondo quanto si evince dalla documentazione in atti in data 04/05/2023, le società contribuenti hanno trasmesso la domanda di accesso alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, della L.
Art. 1, comma 198, della L. 197/2022
secondo quanto si evince dalla documentazione in atti in data 04/05/2023, le società contribuenti hanno trasmesso la domanda di accesso alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, della L.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32845/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro A4 HOLDING SPA, A4 MOBILITY SRL, INFRACOM ITALIA SPA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da A4 HOLDING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato PLACANICA CESARE (PLCCSR66P15D976E) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARULLO MAURIZIO (MRLMRZ76R11F158P), DE MATTIA GABRIELLA (DMTGRL69M67F205Q) -ricorrente incidentale- A4 MOBILITY SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato PLACANICA CESARE (PLCCSR66P15D976E) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARULLO MAURIZIO (MRLMRZ76R11F158P), DE MATTIA GABRIELLA (DMTGRL69M67F205Q) -ricorrente incidentale- IRIDEOS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato PLACANICA CESARE (PLCCSR66P15D976E) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE MATTIA GABRIELLA (DMTGRL69M67F205Q), MARULLO MAURIZIO (MRLMRZ76R11F158P) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 3192/2019 depositata il19/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. l’ Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Corte, sulla base di tre motivi, la sentenza n. 3192/3/2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 19/07/2019 e notificata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate il 09/08/2019, sentenza in forza della quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 2015/ORA00003, emesso ai fini dell’imposta di registro proporzionale nei confronti delle società A4 Holding, la A4 Mobility S.r.l. (già Serenissima Mobilità S.r.l.) e Irideos S.p.A., quale incorporante di Infracom Italia;

2. le società suindicate si sono costituite in giudizio mediante controricorso, contenente, altresì, il ricorso incidentale condizionato; CONSIDERATO CHE 1. secondo quanto si evince dalla documentazione in atti in data 04/05/2023, le società contribuenti hanno trasmesso la domanda di accesso alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, della L. 197/2022 tramite il servizio Entratel e nella medesima data hanno ricevuto la comunicazione dell’avvenuto ricevimento della stessa, contenente i dati della definizione;

2. ai fini del perfezionamento della procedura le contribuenti hanno optato per il pagamento in unica soluzione degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 1, comma 194, della L. 197/2022, avvenuto in data 03/05/2023 e ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, della L. 197/2022, procedendo al deposito presso l’ ufficio della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti;

3. le società A4 Holding, A4 Mobility S.r.l. (già Serenissima Mobilità S.r.l.) e Irideos S.p.A., quale incorporante di Infracom Italia, hanno, quindi, prodotto memoria con la quale, in relazione alla predetta documentazione, hanno chiesto che venga dichiarata estinto il giudizio;

4. secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 198, della L. 197/2022 “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”;

4. per i fatti sopra indicati la definizione agevolata della presente lite si è, dunque, perfezionata nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative in commento - nulla avendo in contrario dedotto l’Agenzia (che non ha depositato memoria) e non risultando dagli atti chesia intervenuto diniego erariale, sicchè va dichiarata l’ estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre per le spese che rimangono a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 maggio 2023 Il Presidente (Oronzo De Mas