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Ordinanza — n. 24429/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal for failure to prove company operational status in 2009 despite prior findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24429/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision denying VAT credit due to the company's non-operational status. The taxpayer argued the lower court relied on an assessment notice for 2009 without proper evidentiary foundation, while the Revenue Agency contended the company's inactivity was established fact. The court rejected the claim because the taxpayer failed to prove the company was operational in 2009, the specific year relevant to the disputed VAT credit.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116, 360 c.p.c.; The taxpayer bears the burden of proving company operational status when VAT credit is denied; failure to provide contrary evidence results in the credit's rejection.

Parole chiave

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VAT credit denial company operational status burden of proof tax assessment notice Cassation dismissal società d'esercizio sottrazione dell'iva opera tutelata dal diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
12971 del 26/04/2022) può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360 c.
Art. 57 d.lgs. 546/92
4 c.p.c., la contribuente deduceva la violazione dell’art. 57 d.lgs.
art. 115 c.p
12971 del 26/04/2022) può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 57 d.lgs. 546/92
4 c.p.c., la contribuente deduceva la violazione dell’art. 57 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022
Roberto Succio - 3 - né trova applicazione la giurisprudenza di questa C orte secondo la quale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022) può essere dedotta la violazione dell'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso i scritto al n. 2 5637 /20 22 R.G. proposto da : OPERA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Bernardo Cartoni con domicilio eletto in Roma nel suo studio in via GiordanoBruno n. 47 (PEC: bernardo.cartoni@ordineavvocatiroma.org ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - c ontroricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l Lazio n. 2759/02/22depositata in data 30 / 06 /20 2 2 , non notificata;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/07/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Oggetto:non operativitàdella società– prova Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: -la società OPERA s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale per mancato riconoscimento di credito iva, in quanto società non operativa; -la CTP di Viterbo rigettava il ricorso; appellava la contribuente; -la CTR del Lazio confermava la pronuncia di primo grado; -questa Corte, impugnata di fronte ad essa tale sentenza di appello, la cassavacon rinvio rilevando il vizio di motivazione riferito all’esser stata la circostanza delle inoperativi tà della società dedotta solo per gli anni 2007e 2008 e non per l’anno 2009, oggetto del presente giudizio , in relazione al quale il credito in contestazione era stato portato in detrazionenell’anno seguente; - riassunto il giudizio di fronte al giudice del rinvio, la CTR laziale rigettava l’impugnazione della OPERA s.r.l. ritenendo accertata da questaCorte la circostanza della non operatività della società per l’anno 2009, con ciò negandosi la spettanza del credito iva per quell’anno, oppostodalla cont ribuente alla cartella impugnata; - ricorre a questa Corte la società contribuente con due motivi di gravame;resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

Consideratoche: -il primo motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR fondato lapropria decisione non sulla documentazione in atti, ma sulla base della sempliceaffermazione dell’Ufficio consistente nell’esser stato l’avviso di accertamentoper l’anno 2009, con il quale l’Ufficio accertava la natura nonoperativa della OPERA s.r.l., definito nel corso della procedura di cui all’art.17 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992; -il motivo è in fondato; -invero, è chiaro in atti come la CTR abbia ritenuto accertata pro vata la non operatività della società , in forza delle risultanze in fatto dei gradi dimerito puntualmente riportati in sentenza (pag. 4 ultime quattro righe epag. 5 prime sei righe della motivazione);

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - né trova applicazione la giurisprudenza di questa C orte secondo la quale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022) può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norm a, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazionesi basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando dauna fonte di prova sia stata tratta un'informa zione che è impossibile ricondurrea tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzidi prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezioneda parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelleastrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrenteassolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logicadi ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuatidal giudice e di specific are come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in terminidi mera probabilità, bensì di assoluta certezza ; - nel presente caso, a fronte dell’accertamento notificato per l’anno 2009,era onere per i l contribuente dar prova del contrario, vale a dire dellaoperatività della società; il che non è avvenuto; - con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la contribuente deduceva la violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92, rimproverandoalla CTR di non aver rilevato la mutatio libelli introdotta dall’ufficio; -il motivo è da respingere, atteso che la il recupero dell’amministrazione è sempre stato fondato sulla inoperatività della contribuente, la quale nella sostanza confonde gli argomenti di prova , con la modifica della causapetendi; -pertanto, il ricorso va rigettato; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto Cons.Est. Roberto Succio - 4 dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico diparte ricorrente principale di un ulteriore im porto a