Italian tax court dismisses appeal via automatic payment and settlement request under new fiscal law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayer submitted a request for simplified dispute resolution and paid the owed amount. The taxpayer argued for immediate process termination under the new fiscal law, while the tax agency resisted the appeal against the lower court's rejection. The court ruled that the procedural requirements for extinguishing the proceedings were met, thereby ending the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 184 e segg. della legge n. 197/22; Art. 1 comma 198 della legge n. 197/22: The filing of a request for simplified dispute resolution coupled with the payment of the owed amount constitutes sufficient grounds for the court to declare the tax proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24871/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro FARINA SERVICE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA Via Brenta, presso lo studio dell’avvocato BRANCADORO GIANLUCA (BRNGLC56P08F839I) rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZI ANTONIO (VNCNTN52E14E289K); -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
BOLOGNA n. 336/2022 depositata il18/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe della CTR dell’Emilia Romagna che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Ravenna che aveva accolto il ricorso della Farina service srl, contro la cartella di pagamento per IVA del 2016 ad esito di controllo automatizzato. Resiste con controricorso la società. CONSIDERATO CHE:
Nelle more la società ha depositato memoria deducendo di aver proposto domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 1 comma 184 e segg. della legge n. 197/22, e di aver versato l’importo dovuto, allegando la relativa documentazione. Sussistono i presupposti di cui al comma 198 art.1 della legge citata, essendo stata depositatacopia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, per pronunziare l’estinzione del processo. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione; spese a carico di