Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24403/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court judgment extinguished due to full payment under Law 197/2022, with costs borne by the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24403/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's full payment of owed amounts under the simplified settlement procedure of Law 197/2022. The Revenue Agency, as the appellant, sought to continue the proceedings, but the court found the case definable and terminated under the specific statutory provisions. Consequently, the judgment was dismissed in favor of the taxpayer, and litigation costs were assigned to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 198 della L. n. 197 del 2022; Art. 1, commi 186-205 della L. n. 197 del 2022: In tax disputes where the taxpayer fulfills the payment requirements for the simplified settlement procedure, the proceedings are declared extinguished by the court, terminating the litigation and shifting procedural costs to the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction simplified settlement procedure Law 197/2022 provisions full payment requirement litigation cost allocation Revenue Agency appeal procedural termination contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 198 della L. n. 197 del 2022
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; - la presente controversia risulta definibile ai sensi della predetta disposizione normativa; - la contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della L.
Art. 1, commi 186-205 della L. n. 197 del 2022
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; - la presente controversia risulta definibile ai sensi della predetta disposizione normativa; - la contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della L.
Art. 1, comma 188 della L. 197/2022
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; - la presente controversia risulta definibile ai sensi della predetta disposizione normativa; - la contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della L.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
197/2022; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate; - in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23175 del 2015
Roberto Succio declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n.
Cass. n. 190871 del 2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2781/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro ALESSANDRA DE GIOVANNI, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Loris Tosi (PEC: loris.tosi@venezia.pecavvocati.it) e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. prof. Giuseppe Marini nel suo studio in via di Villa Sacchetti n. 9 (PEC: giuseppe.marini@ordineavvocatiroma.org) - controricor rente e ricorrente incidentale – Oggetto: estinzione del giudizio Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 844/07/21 depositata in data 24/06/2021, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 04/07/2023 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: - è in atti istanza di estinzione del giudizio, munita di documentazione attestante il pagamento del dovuto; - il comma 198 dell’art. 1 della L. n. 197 del 2022 prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; - la presente controversia risulta definibile ai sensi della predetta disposizione normativa; - la contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della L. n. 197/2022 e le somme dovute risultano pagate, in forza della documentazione allegata all’istanza di cui si è detto, ai sensi dell’art. 1, comma 188, della L. 197/2022; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate; - in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica aisoli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua Cons. Est.

Roberto Succio declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018); p.q.m. dichiara estinto il giudizio; le spese restano a carico di chi le ha