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Ordinanza — n. 24350/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses VAT appeal due to client's request for expediated case termination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24350/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's request for an expedited settlement under specific legislative provisions. The core dispute involved whether VAT deductions should be calculated pro rata for exempt financing operations, with the Regional Tax Commission ruling against the taxpayer despite the administrative authority's claim of systematic activity. The court prioritized the procedural request for termination over the merits of the VAT deduction argument, resulting in the dismissal of the ongoing appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197 e 198 della L. n. 197/2022; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court must declare the litigation extinguished when a taxpayer formally requests the expedited definition of the case, thereby terminating the proceedings regardless of the substantive tax arguments.

Parole chiave

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VAT deduction pro rata exempt financing operations expedited case termination tax litigation extinguishment Regional Tax Commission Cassation appeal dismissal L. 197/2022 esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e 198 della L. n. 197/2022
19, comma 5, e 19bis cit., in considerazione delle operazioni esent i ex art. 10del d.P.R.
Art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con l’unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 19, comma 5 del d.P.R. n. 633/1972
Art. 19-bis, comma 2 del d.P.R. n. 633/1972
art. 2697 c.c
633/72 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR - a fronte del calcolo della detraibilità Iva effettuata dall’Ufficio nei limiti del pro rataai sensi degli artt.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6032 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Società Trasformazione Energie Rinnovabili s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Angelo Contrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Fabio Madama in Roma Via Buccari n. 3;

Oggetto:Tributi Iva 2014 19, comma 5, e 19-bis, del Dpr 633/1972- detrazione — pro rata — operazione esente -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2902/02/2020, depositata in data 10 dicembre 2020. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, il quale ha chiesto l’accoglimentodel ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4 luglio 202 3 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Società Trasformazione Energie Rinnovabili s.r.l. avverso la sentenza n. 2050/06/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla società, esercente attività di produzione e commercio di energia elettrica avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato, per l’anno 2015, maggiore Iva, atteso che per le operazioni di finanziamento in favore delle società consociate, indicate dalla contribuente esenti Iva, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/72, doveva, ad avviso dell’Amministrazione, trovare applicazione - stante la rilevata abitualità e crescenza degli importi delle stesse nel tempo – il pro rata di cui all’art. 19-bis, del Dpr 633/1972, escluso soltanto per le operazioni non rientranti nell’attività propria dell’impresa ovveroaccessorie e/o occasionali; -la società contribuente resiste con controricorso; -la società contribuente e l’Agenzia hanno depositato rispettive memorie; - all’udienza dell’8 novembre 2022, con ordinanza depositata in data 28.12.2022, la Sesta sezione civile-T rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG 24813/2021 e RG 25821/2021 disponendo la trasmissione alla sezione tributaria;- in data 28 giugno 2023, la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022.

CONSIDERATO CHE -con l’unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, 19bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR - a fronte del calcolo della detraibilità Iva effettuata dall’Ufficio nei limiti del pro rataai sensi degli artt. 19, comma 5, e 19bis cit., in considerazione delle operazioni esent i ex art. 10del d.P.R. n. 633/72, dichiarate dalla stessa contribuente - confermato la illegittimità dell’avviso di accertamento in questione in quanto trattavasi di operazioni di finanziamento non rientranti nell’attività propria dell’impresa e svolte occasionalmente, ancorché, come rilevato dall’Ufficio, le operazioni esenti in questione venissero svolte in modo sistematico dalla società e, peraltro, con importi crescenti negli anni con conseguente applicabilità del pro-rata di cui all’art. 19bis cit.; -in prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022, allegando domanda di definizione agevolata in relazione alla controversia in oggetto, presentata in data 26 giugno 2023, correttamente ricevuta dall’Agenzia delle Entrate nonché F24 quietanzatorelativo al versamento della prima rata in data 23 giugno 2023; -ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”;- ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione e' impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione e' motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione e' chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giornidalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201); -deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate; PQM La Cortedichiara estinto il giudizio. Le spese di lite res