Italian tax court declares tax dispute extinguished due to new law allowing dismissal upon deposit of payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the submission of a payment and the tax return definition. The Agency of Revenue appealed a regional commission decision regarding simulated invoices for 2013, but the new law mandates dismissal if funds are deposited. The court applied this statutory provision to terminate the proceedings without further examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge 197/2022, art. 1, comma 198; In tax disputes pending, the process is declared extinguished by order in chambers of council upon deposit of the copy of the definition request and payment of due amounts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12181 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro PLISSE’ s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Francesco Moschetti (PEC: francesco.moschetti@ordineavvocatipadova.it) e dall’ avv.
Giovanni Moschetti(PEC: giovanni.moschetti@ordineavvocatipadova.it ) - controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l Veneto n.1365/04/21 depositata in data 09 / 11 /20 21 , non notificata; Oggetto:estinzione delgiudizio – L.Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/07/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso d'accertamento per il periodo d'imposta 2013 riguardante Ires , I va e Irap , accertamento fondato sulla contestazione di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti; -la CTP di Padova accoglieva l'impugnazione; appellava l' U fficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha rigettato il gravame dell'AmministrazioneFinanziaria p oiché ha ritenuto non provato da parte dell’Ufficio l'accordo simulatorio - consistente cioè nella volontà di interporrefittiziamente uno o più soggetti - che avrebbe coinvolto P lissè s.p.a.(committente) tale sig.
Paolo (reale prestatore di servizi) e le ditte individualicinesi (soggetti interposti); - r icorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a due motivi;la società resiste con controricorso; Consideratoche: -è in atti domanda di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022; - nelle controversie pendenti, in caso di deposito della copia della domandadi definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi dell’art.1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il processo èdichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la datadella decisione; -pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; -in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 11 5 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu Cons.Est.
Roberto Succio - 3 sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica ” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en. 190871 del 2018); p.q.m. dichiara estinto il giud