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Ordinanza — n. 24347/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT recovery appeal, upholding lower court's review of evidence and burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24347/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's rejection of a VAT recovery claim. The taxpayer argued the lower court failed to examine evidence regarding the original debt's existence and ignored exceptions on timeliness and good faith. The court ruled that the appellate judge's evaluation of evidence is unassailable in a review proceeding and that all alleged procedural omissions were properly addressed in the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The appellate court's assessment of evidence in tax disputes is unassailable in cassation, and apparent lack of motivation is inadmissible if the logical reasoning remains reconstructible.

Parole chiave

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VAT recovery appeal burden of proof appellate review apparent lack of motivation tax evidence evaluation retrocessione di credito eccezione di buona fede danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con l’unico e complesso motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 24 Cost.
Art. 111, sesto comma Cost.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
241, oltre sanzioni a termini dell’art. 13 d.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18994/2022R.G. proposto da: RIDAI S.coop. a r.l.in liquidazione (C.F.), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. DOMENICO CHINDAMO (C.F. CHNDNC70E25F158X) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – IVA – atto di recupero N.18994/22 R.G.

Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del Piemonte, n. 90/03/22, depositata in data 11/01/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente RIDAI S.c. a r.l. impugnava un atto di recupero di credito IVA, relativo al periodo di imposta 2016, indebitamente utilizzato in compensazione ex art. 17 d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oltre sanzioni a termini dell’art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

L’atto di recupero scaturiva da una verifica ex art. 1, comma 421 l. 30 dicembre 2004, n. 311 nei confronti dell’originario titolare del credito, verifica dalla quale risultava l’ins ussistenza del credito di impostasuccessivamente oggetto di cessione, trattandosi di credito acquistato da soggetto (impresa individuale Abilone Giovanni) che per alcuni periodi di imposta non aveva presentato dichiarazioni e per altri periodi risultava sostanzialmente non operativo, a fronte di ingenti operazioni di acquisto. Il credito era, poi, stato ceduto alla società contribuente tramite altra società.

2. La CTP di Torino ha rigettato il ricorso.

3. La CTR del Piemonte, con sentenza in data 11 gennaio 2022, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, in via preliminare, insussistente l’obbligo del contraddittorio preventivo nel caso di specie, avente ad oggetto un atto di recupero di credito IVA. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che il credito in oggetto, acquistato dalla società contribuente dall’impresa individuale Abilone Giovanni tramite la società I.C.E.M. Lavorazioni Elettromeccaniche S.r.l., non sarebbe stato opponibile all’Ufficio in quanto cessione ad esso non notificata. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio ha dato prova dell’inesistenza del credito e che la N.18994/22 R.G. Est. F. D’Aquino società contribuente non ha offerto la prova contraria, ritenendo insussistente il principio del legittimo affidamento della società contribuente.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo, con resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico e complesso motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza, in violazione degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., nonché degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per motivazione apparente, deducendo parte ricorrente che il giudice di appello non avrebbe dato conto delle ragioni che hanno fatto da fondamento alla decisione.

Osserva parte ricorrente come non sia stata sviluppata alcuna valutazione in ordine al materiale probatorio , deducendo che non sarebbe stata data alcuna prova dell’esistenza del credito. Parte ricorrente si duole, inoltre, anche del mancato esame dell’eccezione articolata nel corso del giudizio di meritodi tardività della documentazione prodotta in primo grado da parte dell’Ufficio e dell’omesso esame dell’eccezione di buona fede della società contribuente.

2. Il ricorso è infondato nella parte in cui si deduce apparenza della motivazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo ove non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), ricorrendo in tal caso un vizio di nullità della sentenza per mancato rispetto del minimo costituzionale imposto al giudice. Nella specie il percorso seguito dal giudice di appello appare lineare e compiuto, dapprima nell’avere rigettato le preliminari eccezioni di parte N.18994/22 R.G. Est. F. D’Aquino contribuente relative all’obbligo del contraddittorio preventivo e, successivamente (in disparte la dedotta inopponibilità del credito all’Ufficio), nel ritenere fondato nel merito il quadro indiziario addotto dall’Ufficio circa l’insussistenza dell’originario credito di imposta e nell’avere, inoltre, ritenuto non assolto da parte della società contribuente l’onere della prova contraria.

3. Il ricorso si rivela, invero, inammissibile, nella parte in cui deduce che l’Ufficio non avrebbe dato prova della sussistenza del credito, in quanto motivo volto a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello, insindacabile nel giudizio di legittimità, essendo l’esame delle prove attivitàriservata al giudice del merito.

4. Il ricorso è, invece, infondato quanto all’omesso esame dell’eccezione di tardività della produzione della documentazione in primo grado da parte dell’Ufficio, avendo il giudice di appello, da un lato, ritenuto di dover aderire alle ragioni che avevano giustificato la produzione della documentazione in primo grado e, dall’altro, avendo in ogni caso ritenuto che tale documentazione dovesse comunque essere esaminata nel giudizio di appello.

5. Parimenti infondato è il ricorso ove si lamenta l’omesso esame dell’eccezione di buona fede, essendo stata tale questione espressamente esaminata dalgiudice di appello e rigettata per assenza di prova «(…) non essendo stata fornita prova in tal senso da parte dell’appellante».

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in N.18994/22 R.G. Est. F. D’Aquino complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de