Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24343/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses indirect representative's liability for import VAT, ruling it limited to customs duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24343/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax court ruling that exempted an indirect representative from import VAT liability. The agency argued the representative should be jointly liable as the customs declarant, while the lower court held responsibility applies only to customs duties, not VAT. The court upheld this distinction, citing EU case law that requires explicit national legislation to impose joint liability for import VAT on indirect representatives.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 70 DPR 633/1972; Art. 201 Directive 2006/112/EC: The indirect customs representative is not liable for import VAT unless national law explicitly and unequivocally designates them as the debtor, as import VAT is not a border duty.

Parole chiave

Generato dall'IA
indirect representative liability import VAT reverse charge customs declarant obligation joint and several liability EU customs directive interpretation obbligo doganale dazi all'importazione classificazione doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 70, comma 5 e 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.P.R.
Reg. (CEE) n. 2913/1992
633 e 201 Reg. (CEE) n. 2913/1992.
Art. 201, par. 3, Reg. (CEE) n. 2913/1992
Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, non responsabile la società contribuente, quale rappresentante indiretto, per l’IVA all’importazione a termini dell’art. 201, par.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 70 d.P.R. n. 633/1972
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la società contribuente, quale dichiarante in dogana, dal regime di solidarietà.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. V, 27 luglio 2022, n. 23526
Il ricorso è infondato.Sul punto, questa Corte (Cass., Sez. V, 27 luglio 2022, n. 23526) , nel prendere atto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CG UE, 12 maggio 2022 , U.I.
CG UE, 12 maggio 2022, U.I. S.r.l., C-714/20
Cass., n. 23516/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 661/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro GAROFANO PRATICHE DOGANALI DI TARANA ADRIANO C. S.a.s.(C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 3641/25/2019, depositata in data 26 settembre 2019 Oggetto: tributi– Iva all’importazione – rappresentante indiretto – responsabilità - esclusione N.661/20 R.G.

Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente GAROFANO PRATICHE DOGANALI DI TARANA ADRIANO C. S.a.s.ha impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, relativo a IVA all’importazione, a termini del combinato disposto degli artt. 70, commi quinto e sesto d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 201 Reg. (CEE) n. 2913/1992. L’accertamento era inerente dichiarazioni doganali relative al periodo di imposta 2013 presentate dalla società contribuente per conto di Ferrometal S.r.l. in regime di rappresentanza indiretta.

La società contribuente ha dedotto, per quanto ancora rileva, il proprio difetto di legittimazione passiva.

2. La CTP di Brescia ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 26 settembre 2019, ha parzialmente accolto l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, non responsabile la società contribuente, quale rappresentante indiretto, per l’IVA all’importazione a termini dell’art. 201, par. 3 Reg. (CEE) n. 2913/1992, in quanto tale responsabilità opera solo per i dazi doganali e non per l’Iva all’importazione, per la quale in caso di inversione contabile il responsabile è il cessionario e non il dichiarante in dogana.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la società contribuente, quale dichiarante in dogana, dal regime di solidarietà. Osserva parte ricorrente che il rappresentante indiretto di N.661/20 R.G. Est. F. D’Aquino un importatore che dichiari di destinarle in un deposito doganale rivelatosi inesistente è tenuto alpagamento dell’IVA all’importazione, quale spedizioniere, al pari del cessionario, non potendosi ritenere che l’IVA all’importazione sia estranea per il rappresentante indiretto, quale dichiarante in dogana,all’obbligazione doganale.

2. Il ricorso è infondato.Sul punto, questa Corte (Cass., Sez. V, 27 luglio 2022, n. 23526) , nel prendere atto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CG UE, 12 maggio 2022 , U.I. S.r.l., C-714/20), ha ritenuto che il rappresentante indiretto non può essere responsabile del mancato pagamento dell’IVA e delle corrispondenti sanzioni, non essendo l’IVA annoverabile tra i diritti di confineed essendo la responsabilità del dichiarante in dogana limitata all’obbligazione doganale, non facendo parte l’IVA all’importazione dei dazi doganali.

3. Che si tratti, pertanto, di IVA all’importazione, ancorché oggetto di reverse charge per effetto dell’introduzione della merce in deposito fiscale, non sussiste la responsabilità del rappresentante indiretto, posto che l’articolo 201 della direttiva IVA va interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVAall’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta (CGUE, C - 714/20, punto 65).

4. Queste disposizioni nel nostro ordinamento non esistono o, quanto meno, non prevedono in modo sufficientemente chiaro che il rappresentante indiretto doganale debba rispondere anche dell’IVA all’importazione (Cass., n. 23526/2022 , cit. ), laddove l’opposta opinione era fondata su una interpretazione sistematica del sistema IVA, non «coerente con i principi di certezza affermati dalla ricordata N.661/20 R.G. Est. F. D’Aquino decisione della Corte di giustizia, implicante la necessità che «un’eventuale responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione prevista da uno Stato membro, in solido con la persona chegli ha conferito un mandato e che esso rappresenta, deve essere stabilita, in modo esplicito e inequivocabile» (punto 63)» (Cass., n. 23516/2022, cit.). 5.Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione della parte intimata.