Cassation court dismisses tax appeal after taxpayer settles via simplified procedure under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission ruling that favored the taxpayer. The taxpayer had previously argued that falsified export documents violated her reliance interest regarding alcohol excise duties. The court ruled that the taxpayer's subsequent request for a simplified settlement and payment extinguished the dispute, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-202 della l. n. 197 del 2022; When a taxpayer requests a simplified settlement and pays the debt, the dispute ceases and the appeal is dismissed as moot.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25146/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro Gastaldello Sara, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9 , presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini , che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Andrea Giovanardi, giusta procura speciale a margine del controricorso;
–controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 562/05/19, depositatal’8 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 202 3 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi -Accise - Definizione agevolata exart. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022.Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 562/05/19 del 08 / 07 /20 19 , la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da Sara Gastaldello avverso la sentenza n. 380 / 01 / 1 7 della Commissione tributaria provinciale di Treviso ( di seguito CTP) , che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di pagamento per accise sugli alcolici relativamente all’anno d’imposta 2012; 1.1. come si evince dalla sentenz a della CT R, con l’avviso veniva chiesto il pagamento delle accise al soggetto depositario in quanto una partita di vodka in deposito in sospensione di accise, con destinazione Tunisia, non era in realtà mai uscita dal territorio dell’Unione europea; 1.2. la CTR accoglieva il ricorso proposto da Sara Gastaldello osservando, per quant o ancora interessa, che i messaggi attestanti l’intervenuta esportazione della merce, in possesso del contribuente, erano stati falsificati da funzionari delle dogane con conseguente violazione del principio dell’affidamento in ordine alla regolarità dell’operazione di esportazione, in realtà mai avvenuta;
2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. Sara Gastaldello resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo;
4. ADM depositava controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato.Cons. est. G.M. Nonno CONSIDERATO CHE 1. con nota del 23/05/2023 Sara Gastaldello depositava istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della l. n. 197 del 2022 e quietanza di pagamento di quanto dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio;
2. l’intervenuto pagamento di quanto dovuto a seguito dell’istanza di definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio;
3. le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Cortedichiara e