Italian tax court dismisses appeal due to partial payment of tax installments under specific law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer made partial payments on the disputed tax installments. The taxpayer argued that paying fifteen of twenty installments constituted a settlement under the relevant law, while the tax agency requested the case's termination. The court ruled that the material controversy ceased upon the partial payment, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 of D.L. 23/10/2018, n. 119; Art. 290-bis of the Tax Procedure Code: Partial payment of installments constitutes a settlement of the tax debt, extinguishing the judicial controversy and terminating the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13302/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Albarello Joseph Anthony, elettivamente domiciliato in Roma, via Polonia n. 7, presso lo studio dell’avv. Claudio Petrucci e dell’avv. Edvige Alvino, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 216/03/13, depositata il 13 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Definizione agevolata -Estinzione.Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci , che ha concluso per l’estinzione del giudizio. Uditi l’avv. Alessia Urbani Neri per la ricorrente e l’avv.
Edvige Alvino per la controricorrente. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 216/03/13 del 13 / 12 /201 3 , la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da Joseph Anthony Albarelloavverso la sentenza n. 03/04/11 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP) , che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale erano stati contestati maggiori ricavi;
2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. J oseph Anthony Albarello resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 378 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che il controricorrente ha dedotto di avere definito la presente controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, effettuando il pagamento di quindici delle venti rate previste; 1.1. AE, con istanza depositata il 19/05/2023, ha altresì chiesto l’estinzione del giudizio;Cons. est. G.M. Nonno 2. va , dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del co