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Ordinanza Interlocutoria — n. 24321/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends VAT appeal to allow simplified settlement under 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24321/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the VAT tax appeal to facilitate a simplified settlement procedure. The Agency of Revenue appealed a regional commission's rejection of a company's tax claim, while the company requested suspension under the new 2022 law. The court granted the suspension because the law requires it when a taxpayer opts for the expedited definition process.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, legge n. 197/2022; The court must suspend proceedings in tax disputes involving the Revenue Agency if the taxpayer requests the simplified definition procedure, thereby halting the trial until the expedited process is concluded.

Parole chiave

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simplified tax settlement VAT tax appeal Revenue Agency suspension tax dispute expedited Cassation procedural order indagine per frode iva impugnazione di decisioni amministrative procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, legge n. 197/2022
197/2022; l’art. 1, commi 197 e ssgg., legge n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 137 37 d el ruolo generale dell’anno 20 16 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Oggetto: avviso di accertamento–omessa dichiarazione operazioni imponibili iva -rimborso – - Società Antoniana s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Voccia e Antonio Regazzo per procura speciale in calce al controricorso, domiciliata presso l’indirizzo pec: antonio.regazzo@pectriesteavvocati.it; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 668/1/2016, depositata in data 9 febbraio 2016 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l a Società Antoniana s.r.l. aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento iva anno 2004; la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; a seguito della pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delLazio ha rigettato l’appello ; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: deve darsi atto che, con atto del 22 maggio 2023, la società ha chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge.

N. 197/2022; l’art. 1, commi 197 e ssgg., legge n. 197/2022, ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione;il comma 197, art.1, cit., prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata e, in tal caso, il processo è sospeso; si rende, quindi, necessaria la sospensione del processo e il rinvio della causa a nuovo ruolo;

P.Q.M.

La Corte: sospende il giudizio e disponeil rinvio della causa a n