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Ordinanza — n. 24316/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses VAT penalty appeal when company is dissolved, enforcing personal liability rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24316/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision regarding VAT penalties. The agency argued that the benefit of penalty continuation should apply to two separate tax years, but the court ruled that the company's dissolution in 2016 extinguished the liability. Consequently, the court held that penalties are strictly personal to the legal entity and cannot be transferred to shareholders or the liquidator upon dissolution.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 472/1997, ex art. 8; D.Lgs. n. 471/1997, art. 13; D.L. n. 269/2003, art. 7: The extinction of a company through deregistration from the commercial register renders the tax penalty intransmissible to shareholders or the liquidator, as administrative sanctions are exclusively attributable to the legal person.

Parole chiave

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VAT penalty continuation company dissolution tax liability transfer administrative sanctions legal person extinction shareholder liability liquidator responsibility procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 472/1997, ex art. 8
472 del 1997, ex art. 8), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell'art.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
472/1997 e dell’art. 13, d.lgs.
D.L. n. 269/2003, art. 7
269, art. 7, comma 1, convertito con L.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094
Cass. 3 luglio 2015, n. 13730
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Testo completo

ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28873 d el ruolo generale dell’anno 20 17 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Nord Costruzioni s.r.l. in liquidazione, e per essa,cancellata d’ufficio dal registro delle imprese il 12 maggio 2016, i soci: Vincenzo Maccione e Mazzamuto Vito; - intimat i - Oggetto: iva –recupero -sanzione –continuazione - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale delPiemonte, n. 786/3/2017, depositata in data11 maggio 2017; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Nord Costruzioni s.r.l. due atti di recupero del credito iva per gli anni 2004 e 2005per indebita compensazione, con conseguente irroga zione delle sanzioni; avverso gli atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi; la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa e, in accoglimento dei rico rsi riuniti, aveva rideterminato le sanzioni, atteso che si trattava di violazioni della stessa indole commesse in due diversi periodi di imposta; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, confermando la decisione del giudice di primo grado; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a un unico motivo di censura; la società e i soci sono rimasti intimati; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 13, d.lgs. n. 471/1997, per avere erroneamente ritenuto che, in relazione agli omessi versamenti iva, rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, potesse trovare applicazione il beneficio della continuazione per le sanzioni contestate nelle due annualità;il motivo è infondato; parte ricorrente ha evidenziato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 12 maggio 2016 e, pertanto, ha provveduto alla notifica del ricorso ai soci Vincenzo Maccione eVito Mazzamuto; ritiene questa Corte di dovere pronunciare il rigetto del motivo non sussistendo, neppure in astratto, i presupposti per la configurabilità della responsabilità dei soci nel pagamento delle sanzioni; invero, come questa Corte ha precisato (Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094), l'estinzione della società in conseguenza della cancellazione dal registro delle impresedetermina l'intrasmissibilità della sanzione (arg. dal D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore.

E tale principio assume viepiù rilevanza, ove si consideri che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (in relazione al quale si veda, tra le più recenti, Cass. 3 luglio 2015, n. 13730); La regola è principio di ordine generale, che definisce la fattispecie astratta sanzionatoria e che, in conseguenza, va applicata anche d'ufficio; ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parte intimata