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Ordinanza — n. 24288/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expedited settlement for tax debt dispute involving automated payment order and notification defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24288/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the taxpayer's appeal regarding the denial of an expedited tax settlement, ruling the dispute concerned the underlying tax claim rather than just procedural notification. The court held that challenging the validity of an automated payment order impacts the tax claim's existence, satisfying the criteria for expedited resolution under the relevant decree. Consequently, the appeal against the denial was accepted, and the proceedings were declared extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 118/2019; Art. 19 d.lgs. n. 546/1992: A tax dispute involving the challenge to an automated payment order is eligible for expedited settlement if the challenge questions the existence of the tax claim itself.

Parole chiave

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expedited tax settlement automated payment order notification defects tax claim existence procedural extinction notification via PEC tax debt dispute notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 118/2019
Nel corso del giudizio la società ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118/2019 che l’Agenzia ha respinto con atto di diniego notificato l’1.6.2020 e impugnato dalla società con notifica spedita il 14.7.2020.
Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs.
Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartella di pagamento lamentando l’omessa notifica degli atti prodromici, quale l’avviso bonario di rettifica della dichiarazione ex art. 36 bis d.P.R.
Art. 58 d.lgs. n. 546/1992
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs.
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
Con il terzo motivodeduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/73
ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartella di pagamento lamentando l’omessa notifica degli atti prodromici, quale l’avviso bonario di rettifica della dichiarazione ex art. 36 bis d.P.R.
art. 58 d.lgs. n. 546/92
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 18298 del 25.6.2021
546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. n. 18298 del 25.6.2021) Più in generale, poi, si è ammessa la definizione agevolata ex art.
Cass. n. 24460 del 2022
quando l’impugnazione ponga comunque in discussione l’an della pretesa impositiva (Cass. n. 24460 del 2022;
Cass. n. 4070 del 2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18920/2017 R.G. proposto da : CRB MODA ITALIA SAS DI MIRANDA MARIO C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA, 48 C/O ST ALONZO COMMITTERI, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO SERENA (GGLSRN80A49F839B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato JORIO FEDERICO (JROFRC78R29D086R); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI II, AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 1351/2017 depositata il 17/02/2017 e da CRB MODA ITALIA SAS DI MIRANDA MARIO C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA, 48 C/O ST ALONZO COMMITTERI, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO SERENA (GGLSRN80A49F839B) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso il diniego di definizion e agevolata della lite pendente notificato l’1.6.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA RILEVATO CHE:

La CRB Moda Italia sas di Miranda Mario e C. ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartella di pagamento lamentando l’omessa notifica degli atti prodromici, quale l’avviso bonario di rettifica della dichiarazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 e la stessa cartella, contestando la notifica a mezzo pec della comunicazione e nel merito negando la qualità di società di comodo. Nella resistenza della sola Agenzia delle entrate, che contestava la sua legittimazione passiva, la CTP di Napoli ha accolto il ricorso ritenendo la mancata prova della notifica degli atti presupposti.

Hanno proposto appello tanto Equitalia Sud spa, che ha dedotto l’avvenuta notifica della cartella di pagamento, producendo documentazione, quanto l’Agenzia delle entrate che ha affermato la legittimità della pretesa trattandosi di società di comodo. La CTR della Campania ha accolto gli appelli riuniti, accertando l’avvenuta notifica della cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità delle questioni relative agli atti anteriori e rigettando le questioni relative alla notifica a mezzo pec della comunicazione preventiva impugnata perchè l’atto aveva comunque raggiunto lo scopo.

Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nel corso del giudizio la società ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118/2019 che l’Agenzia ha respinto con atto di diniego notificato l’1.6.2020 e impugnato dalla società con notifica spedita il 14.7.2020. Con riferimento a tale impugnazione l’Agenzia resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.16 comma 2 d.lgs. n. 546/92, 140 c.p.c. e 60 comma 1 lett.

e) d.P.R. n. 600/73 perché la CTR aveva errato nel ritenere valida la notifica della cartella di pagamento effettuata mediante la sola affissione dell’atto presso la Casa comunale senza l’invio di alcuna raccomandata informativa, sul presupposto che presso la sede operativa e il domicilio fiscale, in Palma Campania, via Vecchia Sarno n. 49, la società era risultata “irreperibile” mentre il trasferimento presso la sede in Palma Campania via Gorga Area PIP lotto 11 era presente all’anagrafe tributaria sin dal 18 aprile 2008, cosicché non si trattava di un caso di irreperibilità assoluta bensì solo relativa.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/92 in quanto Equitalia si era costituiva soltanto in grado d’appello producendo la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento ammessa dalla CTR in violazione della corretta lettura della norma indicata e del generale divieto del c.d. ius novorum. Con il terzo motivodeduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24, 32 e 61 d.lgs. n. 546/92 in quanto la produzione della documentazione relativa alla notifica era avvenuta soltanto in sede di udienza d’appello e non era stata allegata all’atto d’appello nè depositata tempestivamente entro i termini di cui agli artt. 24 e 61 cit.

2. E’ pregiudiziale l’esame del ricorso contro il diniego di definizione agevolata, pronunciato dall’Agenzia con la motivazione che la controversia non riguarda un atto impositivo ma una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a seguito di cartella di pagamento su controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 come interpretato dalla circolare 6 del 1.4.2019 e dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di condono. 3.Il ricorso è fondato. In realtà la controversia non riguarda semplicemente un atto della riscossione ma la stessa pretesa tributaria, che trova titolo nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato di cui la contribuente deduce (si veda il primo motivo di ricorso) la nullità della notifica e quindi la sua invalidità come titolo esecutivo.

QuestaCorte ha stabilito che , i n tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. n. 18298 del 25.6.2021) Più in generale, poi, si è ammessa la definizione agevolata ex art. 6 cit. quando l’impugnazione ponga comunque in discussione l’an della pretesa impositiva (Cass. n. 24460 del 2022;

Cass. n. 4070 del 2023). Il caso in esame rientra in questa ipotesi in quanto il contenzioso verte ancora sulla sussistenza, o no, della pretesa tributaria: infatti, la questione relativa alla nullità della notifica della cartella di pagamento, se accolta, determinerebbe il venir meno del titolo su cui si fondail credito azionato. Conseguentemente deve accogliersi l’impugnazione avverso il diniego della definizione agevolata e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.

4. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, atteso che la decisione si fonda su giurisprudenza di questa Corte formatasi successivamente all’atto di diniego.

P.Q.M.

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