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Ordinanza Interlocutoria — n. 24272/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses interlocutory appeal on VAT credit, remanding case for public hearing due to complexity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24272/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Sud Immobiliare s.r.l. against the Regional Tax Commission's decision denying a VAT credit. The lower court rejected the claim because the company lacked evidence of stable commercial activity, citing its lack of employees and isolated transactions. The Court ruled that the legal question regarding the interpretation of Article 4 of the VAT Code is too complex for a chamber session and must be heard in public court.

Regesto Legislator

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Art. 4 DPR 633/1972; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to decide on the interpretation of Article 4 of the VAT Code in a chamber session and must remit the case for public hearing.

Parole chiave

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VAT credit denial stable commercial activity isolated transactions society of convenience public hearing requirement tax administration appeal Cassation remand liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 DPR 633/1972
724 del 1994, che l’Amministrazione aveva contestato solo in appello; - va pre liminarmente osservato che non sussistono i presupposti previsti per la trattazione della presente controversia in adunanza camerale, stante la complessità della questione relativa all’interpretazione dell’art. 4 del d.P.R.
Art. 19 DPR 633/1972
Art. 30 L. 724/1994
633 del 1972, se fatte nell’esercizio di attività commerciali stabili e continuative e non se si esauriscono in isolati atti di produzione o di commercio; - l’art. 30 della l.
Art. 360 c.p.c.
77/388/CEE, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 c.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 57 D.Lgs. 546/1992
Directive 77/388/EEC
art. 2697 cod. civ
artt. 345 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 17403/2019R.G. proposto da Sud Immobiliare s.r.l. in liquidazione , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Di Stefano, elettivamente domiciliata in Roma, viale Gorizia n. 52, presso lo studio dell’avvocato Francesco Visco , giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 10324/20/ 20 1 8, depositata il 29 . 11 .201 8 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi–Diniego di rimborso credito IVA– Ordinanza interlocutoria -La CTP di Napoli accoglieva i l ricors o propost o da lla Sud Immobiliare s.r.l. contro il diniego di rimborso di un credito IVA , chiesto con la dichiarazione IVA 2016 ed asseritamente maturato nell’anno 2015; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, rilevando che: - il diniego di rimborso si fondava sul fatto che la società era inesistente, aveva una ristretta base sociale, nessun dipendente, era priva di sede effettiva e di contratti per utenze, aveva svolto pochissime operazioni; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi assumono rilievo ai fini dell’IVA, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, se fatte nell’esercizio di attività commerciali stabili e continuative e non se si esauriscono in isolati atti di produzione o di commercio; - l’art. 30 della l. n. 724 del 1994 pone a carico della società che risulti “non operativa” l’onere di dimostrare la presenza di quelle oggettive situazioni di carattere straordinario che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi e del reddito minimo presunto; - l a contribuente non aveva assolto a tale onere, essendosi limitata ad esibire pochi atti che non evidenziavano l’esercizio di un’attività commerciale continuativa e stabile; -la Sud Immobiliare s.r.l. in liquidazione impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi , illustrato da memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE -C on il primo motiv o , la ricorrente de duce la violazione degli artt. 4, 19 e 30, comma 3, lett.

c) del d.P.R. n. 633 del 1972, 4 e 17 della VI direttiva del consiglio del 17/05/1977, n. 77/388/CEE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR negato il rimborso del credito IVA sul presupposto che, ai fini dell’esclusione del requisito dell’esercizio effettivo dell’attività commerciale fosse sufficiente la circostanza che la società aveva posto in essere solo operazioni isolate, senza considerare l’inerenza di dette operazioni all’attività d’impresa ed essendo irrilevante la tipologia della struttura societaria; -con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la richiedente aveva assolto all’onere probatorio dimostrando l’inerenza all’attività d’impresa delle operazioni oggetto del credito d’imposta, posto che per la normativa comunitaria non rileva che si tratti di un’operazione isolata, quanto piuttosto che sia inerente; -con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR posto a base della propria decisione fatti che non erano stati oggetto di allegazione né nel corso del procedimento amministrativo né nel primo grado di giudizio, introducendo il concetto di società di comodo ex art. 30 della l. n. 724 del 1994, che l’Amministrazione aveva contestato solo in appello; - va pre liminarmente osservato che non sussistono i presupposti previsti per la trattazione della presente controversia in adunanza camerale, stante la complessità della questione relativa all’interpretazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento alle società, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Ro